Sentenza del 09/08/2016 n. 16720 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 14900/2012, deducendo un errore percettivo ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., perché la Corte aveva ritenuto che nel ricorso per cassazione non fossero stati riportati i passaggi dell'appello diretti a contestare la decisione di primo grado, mentre tali passaggi erano stati trascritti. Una volta revocata l'ordinanza, la società ha riproposto i due motivi originari: violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, per l'inammissibilità dell'appello ritenuto privo di motivi specifici, e violazione dell'art. 139 c.p.c. in materia di notificazioni.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo l'errore percettivo contenuto nella precedente ordinanza, ma, decidendo nuovamente sul ricorso per cassazione, lo ha comunque rigettato. Il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato dichiarato inammissibile, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale nei procedimenti tributari spetta esclusivamente all'Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato cumulativamente ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., senza distinguere le singole censure, e perché l'appello si limitava a richiamare i motivi di primo grado senza confrontarsi specificamente con la decisione impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava la reale ratio decidendi della sentenza regionale, fondata sulla novità dell'eccezione di nullità della notifica; gli ulteriori rilievi sulla sanatoria della notifica erano considerati argomentazioni ad abundantiam. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 3.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per il giudizio di revocazione, risultato vittorioso sotto il profilo formale.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto
Consente di chiedere la revocazione di una decisione della Corte di cassazione quando essa sia fondata su un errore percettivo risultante dagli atti, come l'erronea convinzione che un documento o un passaggio processuale non esista.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore deve consistere in una falsa percezione materiale o percettiva degli atti processuali e non in una diversa valutazione giuridica o interpretativa.
Art. 402 c.p.c.
decisione della causa nel merito a seguito della revocazione
Quando la revocazione viene accolta, il giudice deve eliminare la decisione viziata e pronunciarsi nuovamente sulla controversia, ove possibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione
L'appello tributario deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza di primo grado; non è sufficiente riproporre le contestazioni mosse all'atto impositivo o richiamare genericamente i motivi già svolti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
non possono proporsi domande nuove in appello
Le eccezioni non proposte in primo grado, salvo quelle rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
Art. 139 c.p.c.
notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Disciplina i soggetti abilitati a ricevere la notificazione e l'ordine con cui devono essere effettuate le ricerche e le consegne; tuttavia, nel caso concreto, la questione non è stata esaminata nel merito perché l'eccezione era nuova.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo
I diversi motivi di ricorso per cassazione devono essere specificamente individuati e illustrati; la loro denuncia cumulativa senza distinguere le rispettive ragioni determina l'inammissibilità.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L'ulteriore contributo unificato è dovuto, in linea generale, quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile o improcedibile o viene rigettata, ma non è stato applicato al ricorso per revocazione perché questo è stato accolto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro una decisione della Cassazione può essere accolta quando il giudice abbia materialmente percepito in modo errato il contenuto degli atti; l'accoglimento della revocazione non implica però necessariamente la vittoria nel giudizio originario.
- Nel processo tributario l'appello deve indicare motivi specifici contro le singole argomentazioni della sentenza di primo grado. La mera riproposizione dei motivi già formulati contro l'atto impositivo o il rinvio per relationem al ricorso introduttivo non è sufficiente.
- Un motivo di cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza. Se la decisione si fonda sull'inammissibilità o sulla novità di un'eccezione, occorre contestare quella ragione; criticare soltanto argomenti aggiuntivi e non decisivi non produce interesse all'impugnazione.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere separati e adeguatamente motivati secondo il vizio denunciato. La formulazione cumulativa e indistinta di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale può comportare l'inammissibilità.
- Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi tributari introdotti successivamente alla sua operatività la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia, mentre il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze è inammissibile.
- Le eccezioni processuali, come la nullità della notificazione, devono essere proposte tempestivamente nel primo grado, salvo che siano rilevabili d'ufficio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
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