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Sentenza

Sentenza n. 506/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento, trasmesso con PEC del 16 gennaio 2026, con il quale il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha dichiarato l’improcedibilità della PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, presentata il 25 marzo 2025 e acquisita al prot. n. 7059 del 26 marzo 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare del provvedimento trasmesso con PEC del 20 febbraio 2026, con il quale il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha confermato il provvedimento trasmesso con PEC del 16 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali che hanno dichiarato e poi confermato l’improcedibilità della PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KWp

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti comunali deducendo, in primo luogo, che essi erano intervenuti dopo la formazione per silentium del titolo abilitativo previsto dalla PAS. Ha inoltre contestato l’asserita sopravvenuta inidoneità dell’area, ritenuta dal Comune ricompresa nella fascia di rispetto di 500 metri di un immobile qualificato dalle NTA del PRG come bene di interesse storico, architettonico e documentale. In via subordinata sono stati dedotti la violazione del criterio di prevalenza dell’idoneità dell’area previsto dalla legge regionale, la violazione dell’effetto conformativo della precedente sentenza del TAR e il contrasto della disciplina regionale con il principio della massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società, sostenendo che essa non avesse dimostrato la disponibilità dell’area, avendo prodotto soltanto un contratto preliminare unilaterale di compravendita.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, rilevando che il Comune non poteva fondare la rinnovazione del potere su un motivo ostativo sostanziale già rilevabile nella precedente fase istruttoria e non utilizzabile per la prima volta dopo l’annullamento giurisdizionale del precedente provvedimento. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 190/2024, decorso il termine di trenta giorni senza diniego espresso, richiesta di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori, il titolo abilitativo PAS si perfeziona tacitamente. Il diniego del 16 gennaio 2026 è quindi intervenuto tardivamente. È stato accolto anche il secondo motivo. Il TAR ha escluso che la causa ostativa fosse sopravvenuta, poiché la disciplina regionale era già vigente e il relativo argomento era stato prospettato nel precedente giudizio. Ha inoltre stabilito che il bene indicato come “Villino Parere” non era soggetto né a dichiarazione di interesse culturale né a dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico. La qualificazione contenuta nelle NTA del PRG comunale non può sostituire la dichiarazione costitutiva del vincolo paesaggistico, adottata secondo il procedimento previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto non era applicabile la fascia di rispetto prevista dalla legge regionale. Il TAR ha altresì ribadito che la pianificazione comunale non può vietare in via generale e astratta gli impianti FER, né imporre condizioni o distanze ulteriori rispetto alla disciplina statale e regionale sull’idoneità delle aree. Gli ulteriori motivi, formulati in via subordinata, sono stati assorbiti. I provvedimenti sono stati annullati; il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori, mentre le spese con il Ministero della Cultura sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 190/2024

    Ove siano trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione del progetto, senza che sia stato comunicato al proponente un espresso provvedimento di diniego ovvero gli siano state richieste integrazioni documentali o approfondimenti istruttori, “il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni”.

    La PAS si perfeziona tacitamente decorso il termine di trenta giorni senza un diniego espresso o richieste istruttorie; il successivo esercizio del potere inibitorio è illegittimo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nella rinnovazione dell’esercizio del potere, l’amministrazione non può utilizzare per la prima volta motivi ostativi già rilevabili nella fase istruttoria del procedimento concluso con il provvedimento annullato.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione di interesse culturale costituisce il presupposto per l’assoggettamento del bene alla relativa tutela; in assenza di tale dichiarazione, il bene non può essere qualificato come bene culturale sulla base della sola pianificazione comunale.

  • art. 136, comma 1, lettera b), d.lgs. 42/2004

    La tutela paesaggistica degli immobili di notevole interesse pubblico richiede una specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico; la qualificazione urbanistica comunale non la sostituisce.

  • artt. 140 e 141 d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione di notevole interesse pubblico deve essere adottata e pubblicata secondo il procedimento previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e ha natura costitutiva del vincolo paesaggistico.

  • art. 3, comma 1, lettera a), l.r. Abruzzo 8/2025

    La fascia di rispetto prevista dalla disposizione opera soltanto quando il bene di riferimento sia effettivamente sottoposto ai vincoli culturali o paesaggistici richiesti dalla legge.

  • art. 4, comma 2, l.r. Abruzzo 8/2025

    Il criterio di prevalenza dell’idoneità dell’area è stato dedotto in via subordinata e non è stato esaminato, perché assorbito dall’accertamento dell’inesistenza del vincolo invocato dal Comune.

Massime di principio

  • Nella PAS, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto senza diniego espresso, richiesta di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori, il titolo abilitativo si perfeziona tacitamente; un successivo provvedimento comunale di diniego o improcedibilità è illegittimo per tardivo esercizio del potere inibitorio.
  • Nella rinnovazione del potere amministrativo successiva all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento, l’amministrazione non può fondare la nuova decisione su motivi ostativi sostanziali già rilevabili nella precedente istruttoria e non utilizzati tempestivamente.
  • La qualificazione di un immobile come bene di interesse storico, architettonico o documentale contenuta nelle norme tecniche di attuazione di un PRG non sostituisce la dichiarazione di interesse culturale né la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  • La pianificazione urbanistica comunale non può vietare in via generale e astratta l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, né imporre condizioni o distanze ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla normativa statale e regionale sull’idoneità delle aree.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVincoli e piani paesaggisticiTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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