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Ordinanza

Ordinanza n. 586/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa tutela cautelare anche monocratica: 1) dell'avviso di pubblicazione (6.11.2025) degli esiti della prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 38 posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella parte in cui il ricorrente - come da conferente verbale della Commissione n.10/2025 - non è stato ammesso a sostenere la prova orale; 2) di tutti i connessi verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare del n. 2/2025 recante predeterminazione dei criteri di valutazione delle due prove scritte; 3) dei successivi atti relativi agli esiti della prova orale e all'approvazione della graduatoria definitiva (decreto dipartimentale 17 dicembre 2025, n. 4767, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n. 1/54 del 23 dicembre 2025 e successiva rettifica di essa (decreto dipartimentale n. 4872 del 22 dicembre 2025; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la nota PEC del 27 novembre 2025, con cui l'Amministrazione ha confermato l'assenza di voti parziali ma del solo voto unico aggregato per entrambe le prove scritte sostenute; e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso, previo remand avente a oggetto la prova scritta, alla successiva prova orale e, all'esito positivo della stessa, al corretto collocamento nella graduatoria finale; ovvero in via subordinata, per l'annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale in funzione della successiva riedizione di tutte le prove;

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova scritta del concorso per 38 posti di vice direttore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella parte relativa alla non ammissione del candidato alla prova orale, nonché gli atti della commissione e gli atti successivi della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di pubblicazione degli esiti della prova scritta, il verbale della commissione recante la predeterminazione dei criteri di valutazione, gli atti relativi alla prova orale e alla graduatoria definitiva, nonché la nota con cui l'Amministrazione aveva confermato l'assenza di voti parziali e l'attribuzione di un unico voto aggregato per le due prove. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti e l'ammissione alla prova orale, previo riesame della prova scritta, ovvero, in subordine, l'annullamento dell'intera procedura e la riedizione delle prove. In particolare, sono stati contestati la sufficienza e il dettaglio dei criteri di valutazione e l'asserita attribuzione di un voto unico ai due elaborati; è stata inoltre dedotta la rilevanza del titolo di riserva posseduto dal candidato ai fini dell'ammissione o del collocamento in graduatoria.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e con valutazione sommaria, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris. I criteri predisposti dalla commissione sono stati considerati sufficientemente dettagliati, anche perché gli esercizi proposti, se correttamente svolti senza errori di calcolo, conducevano a uno specifico risultato numerico; tali criteri, insieme al voto numerico, sono stati ritenuti idonei ad assolvere l'obbligo di motivazione. La documentazione depositata ha inoltre smentito l'asserita attribuzione di un voto unico: i due elaborati risultavano distintamente valutati, con 11,8/15 per Scienza e/o tecnica delle costruzioni e 5,2/15 per Idraulica, per un totale di 17/30, inferiore alla soglia di 21/30 richiesta per l'accesso alla fase successiva. Il possesso di un titolo di riserva non è stato ritenuto utile, poiché il candidato non risultava tra gli idonei. La domanda cautelare è stata pertanto respinta; le spese sono state integralmente compensate in ragione della materia controversa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, in particolare alla luce della valutazione sommaria della fondatezza dei motivi; il TAR ha ritenuto insufficiente il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la contestazione dei criteri di valutazione di una prova concorsuale non è assistita da sufficiente fumus quando i criteri risultano adeguatamente dettagliati in rapporto alla struttura degli esercizi e, unitamente al voto numerico, consentono di comprendere l'esito della valutazione.
  • Quando la lex o i criteri di valutazione prevedono risultati numerici verificabili per esercizi correttamente svolti, la predeterminazione di tali criteri, combinata con l'attribuzione di un voto numerico, può essere sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione della valutazione concorsuale.
  • L'asserita attribuzione di un voto unico a più elaborati è smentita dalla documentazione della procedura quando risultino distinti i punteggi assegnati ai singoli elaborati e il voto finale sia costituito dalla loro somma.
  • Il possesso di un titolo di riserva non consente l'ammissione o il collocamento utile in graduatoria se il candidato non ha raggiunto la soglia minima di idoneità prevista per l'accesso alla fase successiva del concorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRiserve di posti e preferenze
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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