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Sentenza

Sentenza del 23/11/2018 n. 30332 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella di pagamento ritenendo obbligatorio l’invio della comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo. Ha sostenuto che il contribuente, non avendo riproposto in appello la censura relativa all’omesso avviso bonario, aveva prestato acquiescenza alla decisione di primo grado su tale punto, con conseguente formazione del giudicato interno. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando anche la tempestività del ruolo e della cartella, l’assoggettamento a IRAP e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la questione dell’omesso invio della comunicazione di irregolarità non fosse stata impugnata in appello e fosse quindi coperta da giudicato interno. Il secondo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. Sono stati rigettati i motivi incidentali del contribuente: il ruolo era stato reso esecutivo entro il termine prorogato al 31 dicembre 2005; la cartella, notificata il 28 novembre 2006, era tempestiva; il contribuente non aveva provato l’assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP. È stato dichiarato inammissibile il motivo relativo al responsabile del procedimento, perché nuovo in appello. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La procedura consente la liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate, ma la questione dell’obbligo di comunicazione preventiva non può essere riesaminata se il contribuente non impugna tempestivamente il rigetto espresso in primo grado.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione Provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate

    La disposizione riguarda principalmente domande o eccezioni non esaminate, ad esempio perché assorbite. Quando una questione è stata espressamente respinta, l’appellante deve impugnare quel capo della sentenza; in caso contrario si forma il giudicato interno.

  • art. 329 c.p.c.

    acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate

    La mancata impugnazione di un capo autonomo e indipendente della decisione comporta acquiescenza e impedisce di rimettere in discussione quella specifica questione nei successivi gradi di giudizio.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. a), come prorogato dal D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-octies

    i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo ... sono prorogati al 31-12-2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002

    Per le dichiarazioni presentate negli anni indicati, il termine prorogato per rendere esecutivo il ruolo era il 31 dicembre 2005; il visto del 19 dicembre 2005 è stato quindi considerato tempestivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005

    la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza

    Per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La notifica del 28 novembre 2006 è stata ritenuta tempestiva.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    comunicazione di irregolarità

    La Corte non ha deciso nel merito se l’avviso bonario fosse necessario in presenza di omessi versamenti, perché la relativa questione era ormai coperta da giudicato interno.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    Il contribuente che contesta l’IRAP sostenendo l’assenza di autonoma organizzazione deve fornire la prova concreta dell’assenza del presupposto impositivo, soprattutto quando aveva precedentemente dichiarato l’imposta dovuta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    divieto di dedurre motivi nuovi in appello

    Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello questioni nuove non contenute nel ricorso introduttivo, salvo i limiti previsti dalla legge.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9-bis

    La questione relativa al perfezionamento del condono non è stata accolta nei gradi precedenti e non ha determinato l’esito favorevole del giudizio di Cassazione.

Massime di principio

  • In appello occorre impugnare espressamente ogni capo autonomo della sentenza di primo grado sfavorevole; la semplice riproposizione di altri motivi non impedisce la formazione del giudicato interno.
  • La distinzione tra questione non esaminata e questione espressamente respinta è essenziale: la prima va riproposta, la seconda deve essere specificamente impugnata.
  • Quando si contesta una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, è necessario verificare separatamente i termini di iscrizione a ruolo e quelli di notificazione della cartella, applicando le eventuali proroghe normative vigenti.
  • Il contribuente che nega un’imposta precedentemente dichiarata, come l’IRAP, deve dimostrare con elementi concreti l’assenza del presupposto impositivo; la mera contestazione non è sufficiente.
  • Non è possibile introdurre per la prima volta in appello motivi o eccezioni non contenuti nel ricorso introduttivo.
  • La Cassazione può cassare una sentenza e rinviare la causa al giudice di merito quando rileva un errore processuale, lasciando a quest’ultimo l’esame delle questioni ancora validamente dedotte.

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