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Ordinanza

Ordinanza n. 5121/2026 - Roma, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 9602/2023 (RGL n. 39060/2022), pubblicata in data 30 ottobre 2023, notificata il 26 marzo 2024, e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria della Corte di appello di Roma del 19 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202500779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza di liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento di un precedente ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro. Con la sentenza n. 8182/2025 il TAR aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e aveva nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza, il Prefetto di Roma o un suo delegato quale Commissario ad acta. Il Commissario delegato ha trasmesso una relazione conclusiva attestante le attività svolte per l'esatta e tempestiva esecuzione della decisione e ha chiesto la liquidazione del compenso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della relazione conclusiva e della documentazione in atti, ritenendo dimostrata l'avvenuta ottemperanza della sentenza del giudice ordinario. Ha quindi liquidato al Commissario ad acta il compenso complessivo di euro 550,00, determinato in ragione dell'attività svolta e del suo grado di complessità, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. 30 maggio 2002. Il pagamento è stato posto a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale è stato ordinato di corrispondere direttamente la somma al Commissario ad acta. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione amministrativa della decisione alle parti e al Commissario.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base normativa richiamata per la liquidazione del compenso del Commissario ad acta.

  • d.m. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2

    È richiamato per determinare il compenso del Commissario ad acta in relazione all'attività svolta e al relativo grado di complessità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la relazione conclusiva del Commissario ad acta e la documentazione acquisita dimostrano l'esatta e tempestiva esecuzione del giudicato, il giudice può definire la fase esecutiva prendendo atto dell'avvenuta ottemperanza e liquidando il compenso spettante al Commissario.
  • Il compenso del Commissario ad acta è liquidato dal giudice dell'ottemperanza tenendo conto dell'attività concretamente svolta e del suo grado di complessità, applicando i parametri normativi richiamati dal d.P.R. n. 115/2002 e dal d.m. 30 maggio 2002.
  • Il pagamento del compenso liquidato al Commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente, alla quale il giudice ordina di corrispondere direttamente la somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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