Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato oggetto del giudizio di merito, né la sorte sostanziale della condanna impugnata, se non il mantenimento della decisione di merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello, sezione minorenni, di Lecce del 26/02/2025. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano due: il primo denunciava un vizio di motivazione in modo del tutto generico e con argomentazione minimale; il secondo contestava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano inammissibili perché generiche, manifestamente infondate e in parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese con motivazione congrua. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte evidenzia che il giudice di merito aveva fornito una motivazione completa, valorizzando i numerosi precedenti penali specifici, precedenti e anche successivi al fatto oggetto del processo.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimamente motivato quando il giudice valorizza i precedenti penali specifici dell'imputato, anche se anteriori e successivi al fatto, all'interno di una motivazione completa e non apparente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un vizio di motivazione in modo meramente assertivo o stereotipato è inammissibile per genericità.
- Le censure già esaminate e disattese dal giudice di merito non sono riproponibili in cassazione se non sono accompagnate da argomentazioni nuove, specifiche e realmente confrontate con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto, in modo congruo, dalla valorizzazione dei precedenti penali specifici dell'imputato, anche quando tali precedenti siano antecedenti e successivi al fatto, purché la motivazione del giudice sia completa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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