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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32884/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto dal GIP del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. Individuato quale reato più grave il sequestro di persona a scopo di estorsione, il giudice dell'esecuzione aveva determinato la pena complessiva in diciannove anni e un mese di reclusione. Il ricorso per cassazione riguardava esclusivamente le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente denunciava la violazione di legge in relazione all'incremento di pena derivante da una sentenza del GUP pronunciata il 23 gennaio 2025 all'esito di giudizio abbreviato, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Sosteneva che, nel determinare l'incremento relativo a tale reato-satellite, non fosse stata applicata l'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per la mancata proposizione dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che, nel calcolo della pena relativa al reato-satellite giudicato con la sentenza del 23 gennaio 2025, già ridotta per il rito abbreviato, doveva essere applicata anche l'ulteriore riduzione di un sesto conseguente alla mancata impugnazione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. L'incremento, originariamente quantificato in tre anni e nove mesi di reclusione, è stato rideterminato in tre anni, un mese e quindici giorni. Trattandosi di una mera operazione algebrica, la Corte ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena complessiva, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al calcolo della pena e fissando la pena complessiva in diciotto anni, cinque mesi e quindici giorni di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    riduzione pari ad un sesto

    La mancata proposizione dell'impugnazione dopo il giudizio abbreviato comporta l'ulteriore effetto premiale della riduzione di un sesto, che deve essere considerato anche nel determinare l'incremento di pena relativo al reato-satellite nell'ambito della continuazione.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    La sentenza del GUP era stata pronunciata in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina richiamata dal ricorrente, con conseguente applicazione dell'effetto premiale previsto dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel determinare la pena complessiva per la continuazione in sede esecutiva, la riduzione premiale prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per la mancata proposizione dell'impugnazione deve essere applicata anche all'incremento relativo al reato-satellite giudicato con rito abbreviato, quando la relativa sentenza è soggetta a tale disciplina.
  • Quando l'errore nel calcolo della pena per la continuazione consiste in una mera operazione algebrica e gli elementi necessari risultano già accertati, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e rideterminare direttamente la pena complessiva.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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