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Sentenza

Sentenza n. 1285/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato notificato al difensore in data 03.03.2025 e sul silenzio serbato in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della Prefettura di Napoli.

Giustizia amministrativa202502688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e inerzia sull'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia e, a causa della mancata tempestiva convocazione da parte dell'Amministrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, aveva trovato una diversa attività lavorativa. Impugnava la revoca del nulla osta, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per violazione delle circolari ministeriali n. 3836/2007 e n. 4623/2020. Sosteneva che la convocazione era intervenuta tardivamente, quando aveva ormai reperito una nuova opportunità lavorativa, e che l'Amministrazione non aveva valutato né la possibilità di consentire la stipulazione del contratto di soggiorno con il nuovo datore né quella di rilasciare un permesso per attesa occupazione. Era inoltre contestato il silenzio serbato sull'istanza relativa a tale titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto decisive la regolarità dell'ingresso in Italia in forza del nulla osta, l'inerzia dell'Amministrazione nella tempestiva convocazione del lavoratore e del datore originario e il significativo intervallo temporale tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca. Il ritardo amministrativo non era imputabile al ricorrente e non poteva comportare l'allocazione su di lui delle conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo. Inoltre, l'effettivo avvio di una nuova attività lavorativa con altro datore, documentato anche dalle buste paga e coincidente con la data del provvedimento impugnato, avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a valutare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore oppure di rilasciare un titolo per attesa occupazione, anche alla luce della circolare ministeriale n. 4623/2020. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del difensore un compenso di 1.500 euro, comprensivo di spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il dovere di concludere tempestivamente il procedimento impedisce che l'inerzia dell'Amministrazione produca conseguenze pregiudizievoli a carico del privato non responsabile del ritardo.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del nulla osta al lavoro subordinato è stata applicata nel senso che, in presenza di ingresso regolare e di ritardo amministrativo nella convocazione, l'Amministrazione deve valutare le concrete sopravvenienze lavorative e le soluzioni compatibili con la posizione dello straniero.

  • circolare del Ministero dell'Interno 17 novembre 2020, n. 4623

    La circolare rileva quale parametro per valutare la possibilità di consentire la stipulazione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro oppure di rilasciare un titolo per attesa occupazione.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    I criteri di liquidazione del compenso tengono conto, tra l'altro, della difficoltà limitata della controversia e delle sue caratteristiche concrete.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Il compenso per il patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50%.

Massime di principio

  • Quando il cittadino straniero è entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla osta al lavoro, il ritardo dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere imputato al lavoratore né può giustificare automaticamente la revoca del nulla osta.
  • Prima di revocare un nulla osta al lavoro subordinato dopo un significativo periodo di inerzia amministrativa, l'Amministrazione deve valutare le sopravvenienze intervenute nella posizione dello straniero, inclusa l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro con un diverso datore.
  • In presenza di ingresso regolare, ritardo amministrativo non imputabile al lavoratore e nuova attività lavorativa effettivamente intrapresa, l'Amministrazione deve considerare, secondo la disciplina applicabile e le proprie circolari, la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore o di rilasciare un titolo per attesa occupazione.
  • È illegittimo allocare sul privato le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando tale decorso dipende dall'inerzia dell'Amministrazione e il privato abbia adottato condotte coerenti con la necessità di procurarsi un'occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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