Sentenza n. 13393/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio parziale formatosi su un’istanza di accesso e successivo diniego della Questura di Roma sull’accesso a documenti del procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio parziale formatosi sull’istanza di accesso trasmessa via PEC il 25 marzo 2026 alla Questura di Roma e alla Commissione Territoriale di Roma, avente a oggetto documentazione relativa al procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale. La Commissione Territoriale aveva riscontrato parzialmente l’istanza il 13 aprile 2026. Con motivi aggiunti del 28 maggio 2026 la ricorrente ha impugnato la nota della Questura di Roma del 25 maggio 2026, recante il rigetto dell’istanza di accesso relativamente ai documenti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della richiesta originaria.
La decisione
Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato che la Commissione Territoriale, il 12 maggio 2026, aveva trasmesso il verbale di audizione e il decreto di riconoscimento della protezione umanitaria; inoltre, il 10 luglio 2026, la Questura di Roma aveva comunicato la conclusione favorevole del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, con ritiro previsto entro quaranta giorni. Il TAR ha ritenuto che tali sopravvenienze avessero fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda di accesso e sui motivi aggiunti, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate. È stato inoltre liquidato al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 657,30, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente all’art. 35 c.p.a. nella definizione del giudizio.
art. 4, comma 4, d.m. 147/2022
Applicato per la riduzione del compenso professionale in ragione dell’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Applicato per la riduzione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La sopravvenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell’interesse sostanziale sotteso a una domanda di accesso determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- La conclusione favorevole del procedimento amministrativo cui si riferiscono i documenti richiesti, unitamente alla trasmissione della documentazione oggetto dell’istanza, può rendere non più utile una pronuncia giudiziale sulla legittimità del silenzio o del diniego di accesso.
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