Cassazione Civile, Ordinanza n. 36487/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef con cui l'amministrazione finanziaria aveva imputato al contribuente un maggior reddito derivante dalla cessione di una licenza taxi. In primo grado il giudice tributario aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo l'imponibile da 150.000 euro a 80.000 euro; in appello la decisione era stata confermata. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e ha sostenuto, in sintesi, di aver svolto l'attività come socio-lavoratore di una cooperativa di trasporto, avendo dato in comodato d'uso l'autovettura e la licenza, che l'ufficio avrebbe accertato la plusvalenza senza verificare l'esistenza di un'azienda e senza provare il valore della plusvalenza, e che la CTR avrebbe interpretato in modo restrittivo la disciplina sulla licenza taxi e sulla possibilità di esercizio in forma cooperativa. Con il secondo ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, criticando l'assimilazione tra trasferibilità legale della licenza e libera commerciabilità della stessa e la ricostruzione fattuale della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto una censura generica e confusa, non correttamente confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che poggiava da un lato sulla astratta configurabilità di una cessione d'azienda nel trasferimento della licenza taxi e, dall'altro, sulla prova della precedente titolarità della licenza in capo al contribuente e sull'assenza di prova del dedotto comodato d'uso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo il vecchio paradigma del vizio motivazionale, non più applicabile nel regime vigente ratione temporis; la Corte ha richiamato il principio per cui le modifiche dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applicano anche al giudizio di legittimità in materia tributaria. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito; nessuna statuizione sulle spese per la mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia con controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare specificamente la violazione o falsa applicazione di legge e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure eterogenee e confuse non sono ammissibili
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del testo vigente dopo la riforma del 2012; non è ammissibile la vecchia formula dell'insufficiente o contraddittoria motivazione per sentenze pubblicate dopo la riforma
art. 54, comma 3-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
la norma, secondo la Corte, non esclude l'applicazione al processo tributario della nuova disciplina del ricorso per cassazione, ma preserva soltanto la specialità del giudizio di merito tributario e disciplina l'appello
art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da sottrarlo alla disciplina generale del ricorso per cassazione
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
la censura sul mancato rilievo delle fonti dell'accertamento è stata ritenuta estranea alla sentenza impugnata e comunque non specificamente devoluta nei gradi di merito
art. 7, legge 15 gennaio 1992, n. 21
la disciplina della licenza taxi e dell'esercizio in forma associata o cooperativa non elide la necessità di confrontarsi con l'accertamento di fatto circa la titolarità della licenza e l'assenza di prova del comodato d'uso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, chiara e univoca: non è ammissibile una critica cumulativa e confusa che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su una precisa ricostruzione fattuale, il ricorrente deve aggredire proprio quel nucleo decisorio; la mera riproposizione di contestazioni rivolte all'atto amministrativo o a questioni non decisive non è sufficiente.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. va dedotto secondo il testo vigente ratione temporis; per le sentenze soggette alla riforma del 2012 non è più ammissibile la vecchia denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria.
- In materia tributaria, la disciplina generale del ricorso per cassazione si applica anche al giudizio avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali; il richiamo alla specialità del processo tributario non consente di eludere i limiti legali del sindacato di legittimità.
- Se il giudice di merito ritiene provata la precedente titolarità di un bene o di un titolo e manca prova del dedotto comodato o di un diverso titolo di disponibilità, la censura in cassazione deve misurarsi con tale accertamento e non può limitarsi a prospettare una diversa qualificazione astratta del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36243/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36244/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36248/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36249/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →