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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05920/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coeredi)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di divisione ereditaria relativo ai beni lasciati dal padre. Alcuni coeredi avevano chiesto l’apertura della successione, la divisione dei beni relitti, il rendiconto delle rendite e la collazione di una somma attribuita a una coerede. Il tribunale aveva approvato il progetto divisionale, disposto conguagli e indennità per il godimento esclusivo di alcuni beni, rigettando la collazione. In appello le odierne ricorrenti contestavano, tra l’altro, la regolarità della notificazione, la mancata produzione dei certificati ipocatastali, e soprattutto l’assunto che i beni fossero ancora parte dell’asse ereditario, perché: a) in realtà appartenevano per metà alla madre premorta; b) erano già stati oggetto di un diverso giudizio promosso per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita concluso dal de cuius, giudizio definito con sentenza che aveva trasferito i beni alle ricorrenti. Denunciavano quindi violazione di norme processuali e sostanziali, errata valutazione della prova e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d’appello aveva rigettato le impugnazioni ritenendo irrilevante la questione dei certificati ipocatastali e inopponibile il diverso giudizio ex art. 2932 c.c. alla divisione, perché la relativa domanda era stata trascritta dopo l’apertura della successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non decisiva, in sé, la doglianza sulla mancata produzione dei certificati ipocatastali, ma ha reputato fondate le censure nella parte in cui lamentavano che i beni non fossero più attualmente compresi nella comunione ereditaria. La Corte ha valorizzato la sopravvenuta sentenza definitiva resa nel distinto giudizio ex art. 2932 c.c., intervenuta nel contraddittorio di tutte le parti, con cui era stato trasferito alle ricorrenti il bene promesso in vendita dal de cuius, anche per la quota appartenente alla moglie premorta. Ha quindi affermato che, nei giudizi di divisione, l’appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo all’introduzione della causa ma fino alla decisione finale; se nel corso del processo i beni hanno perduto la loro appartenenza comune, non possono essere oggetto di apporzionamento. Ha inoltre escluso che la trascrizione posteriore della domanda ex art. 2932 c.c. potesse rendere inopponibile la sentenza agli eredi, trattandosi di un conflitto interno tra le stesse parti e non di un conflitto con terzi rilevante ai sensi della disciplina della trascrizione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente e idoneo a consentire la piena comprensione delle questioni di fatto e di diritto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro di violazione di legge, senza un autonomo dictum della Corte sul suo contenuto.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro di violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro di violazione di legge e di valutazione della prova.

  • art. 784 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di divisione e documentazione dell’asse.

  • art. 1111 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di scioglimento della comunione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi e nel ragionamento sulla prova dell’appartenenza dei beni alla comunione.

  • art. 728 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di divisione e conguagli.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza definitiva di esecuzione in forma specifica del preliminare, resa nel contraddittorio di tutte le parti, è stata ritenuta idonea a trasferire i beni e a incidere sul giudizio divisionale.

  • art. 2644 c.c.

    La disciplina della trascrizione è stata ritenuta irrilevante per risolvere il conflitto interno tra gli stessi eredi; opera invece nei conflitti con terzi aventi causa.

  • art. 2652 c.c.

    La trascrizione della domanda di esecuzione specifica ha effetto prenotativo solo nei confronti di terzi, non verso gli eredi del promittente venditore.

  • art. 2646 c.c.

    La trascrizione della divisione non è stata considerata decisiva per l’opponibilità interna, ma rileva per gli effetti propri della norma e per la continuità delle trascrizioni.

  • art. 1113 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina gli effetti della trascrizione della domanda e della divisione nei giudizi divisionali.

  • art. 2650 c.c.

    La trascrizione della divisione è stata ricondotta anche alle esigenze di continuità delle trascrizioni.

  • artt. 757 e 1116 c.c.

    Richiamati per affermare l’efficacia retroattiva della divisione e il fatto che essa non trasferisce diritti da un condividente all’altro.

  • art. 567 c.p.c.

    La Corte ha escluso che, nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati ipocatastali prevista per l’espropriazione immobiliare sia richiesta a pena di inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omesso esame di un fatto storico decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, il bene può essere oggetto di apporzionamento solo se appartiene alla comunione non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche fino alla definizione del processo; se nelle more il bene esce dalla comunione, la divisione su quel bene non può essere disposta.
  • La prova dell’appartenenza dei beni alla comunione, nel giudizio divisorio, non richiede gli stessi rigorosi standard della rivendicazione; tuttavia il giudice deve verificare che il titolo fondante della comunione sia ancora attuale al momento della decisione.
  • La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare ha rilievo nei conflitti con terzi aventi causa, ma non può essere opposta agli eredi del promittente venditore quando il giudizio si svolge tra le stesse parti o i loro successori universali.
  • La sentenza resa ex art. 2932 c.c. che trasferisce il bene oggetto del preliminare incide sul successivo giudizio divisionale, perché esclude il bene dal novero dei cespiti ancora appartenenti alla massa da dividere.
  • Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati ipocatastali prevista dall’art. 567 c.p.c. per l’espropriazione immobiliare non costituisce, di regola, requisito di inammissibilità o improcedibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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