Cassazione Penale, Sentenza n. 00109/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 09/06/2025 del Tribunale di Piacenza per illegittima sostituzione della pena detentiva concordata con la pena del lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore generale ha dedotto che la sostituzione sarebbe vietata dalla preclusione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d) della legge n. 689/1981 perché il reato contestato è quello di cui all'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), ricompreso nel catalogo dei reati ostativi dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975; quindi, secondo il ricorrente, la pena concordata non poteva essere convertita in lavori di pubblica utilità
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato. Ha richiamato i limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e la giurisprudenza sul controllo dell'ammissibilità delle pene sostitutive nel patteggiamento, ma ha osservato che, nel caso concreto, le parti avevano riconosciuto la circostanza attenuante speciale di minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p.; tale riconoscimento rende inoperante il regime ostativo dell'art. 4-bis l. n. 354/1975 (come chiarito anche dalla Corte costituzionale, sent. n. 139/2025). Di conseguenza la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità è ammissibile e la sostituzione disposta dal GIP deve essere confermata
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale)
Contempla il reato di violenza sessuale; il comma 3 prevede la circostanza attenuante della minore gravità che, se riconosciuta, esclude l'operatività del regime ostativo previsto dall'art. 4-bis l. n. 354/1975
art. 4-bis l. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata
Inserisce il reato di cui all'art. 609-bis tra i reati per i quali sussistono preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative, salvo il caso in cui sia riconosciuta la specifica attenuante prevista dallo stesso articolo
art. 59 l. n. 689 del 1981
Disciplina condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva; alla lett. d) del comma 1 prevede il divieto di sostituzione per gli imputati dei reati indicati nell'art. 4-bis, con le eccezioni previste dalla stessa norma
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi per cui il Pubblico ministero o l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta: vizi attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 20-bis cod. pen.
Prevede la possibilità di sostituire pene detentive brevi con la pena del lavoro di pubblica utilità, quando applicabile
art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.
Richiama la regola secondo cui, per l'accesso ad alcune misure alternative o benefici penitenziari in presenza di reati ostativi, è di regola necessaria l'esecuzione intramuraria e osservazione; viene richiamato nella motivazione quale ratio del divieto di sostituzione senza accertamenti
Corte costituzionale, sent. n. 139 del 2025
Ha chiarito che l'art. 4-bis prevede regimi ostativi per varie 'fasce' di reati e che, con riferimento all'art. 609-bis, l'ultimo periodo del comma 1-quater rende inoperante il regime ostativo quando risulti applicata la circostanza attenuante di minore gravità
Cassazione, Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023 (citata)
In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile
Il giudice deve verificare l'ammissibilità delle pene sostitutive richieste con il patteggiamento; non è possibile scindere o frazionare il patto tra le parti
Cassazione, Sez. 5, n. 1796 del 19/04/1999 (citata)
Confermato che la richiesta di applicazione di una pena detentiva da convertire in sanzione pecuniaria non può dar luogo a due richieste alternative: l'accordo deve indicare la pena concreta e determinata
Massime di principio
- Se con l'accordo di patteggiamento viene riconosciuta la circostanza attenuante di minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, la disciplina ostativa dell'art. 4-bis l. n. 354/1975 non si applica e la sostituzione della pena detentiva breve con misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità) è ammessa
- Il giudice che omologa il patteggiamento deve verificare l'ammissibilità della pena sostitutiva richiesta: se la sostituzione non è compatibile con le preclusioni normative, deve rigettare quella parte dell'accordo
- Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta è limitato dai motivi elencati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; il pubblico ministero può quindi impugnare solo vizi specifici (es. illegalità della pena)
- Per reati elencati nell'art. 4-bis occorre sempre valutare se sussistono esimenti o attenuanti che neutralizzano il regime ostativo; in assenza di tali fattispecie il ricorso alla sostituzione è precluso
- Nella fase dell'accordo difesa e pubblica accusa dovrebbero documentare espressamente le ragioni di ammissibilità delle pene sostitutive (es. riconoscimento dell'attenuante) per rendere l'omologazione solida e difficilmente censurabile
- La giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno chiarito la ratio delle preclusioni (presunzione di pericolosità e necessità di osservazione intramuraria): dove tale presunzione è superata da elementi normativamente previsti, i benefici possono essere concessi
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