Cassazione Penale, Sentenza n. 28501/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su quattro motivi: 1) violazione di legge perché la dicitura "Swedish pellet" era, secondo la difesa, un marchio e non indicava la provenienza del prodotto; 2) violazione di legge e errata applicazione dell'art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350/2003, sostenendo che l'unica irregolarità fosse la mancata indicazione "made extra UE"; 3) omessa risposta della Corte territoriale alla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis c.p.; 4) vizio di motivazione circa la capacità ingannatoria delle diciture e simboli apposti sui sacchi di pellet (bandiera svedese, scritta "Swedish pellet" e indicazione della Lettonia come distributore).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 517 cod. pen., poiché la combinazione della dicitura "Swedish pellet", dell'immagine della bandiera svedese e dell'assenza di indicazioni sul produttore ha creato una apparenza ingannevole idonea a far ritenere al consumatore una provenienza svedese (sia geografica sia giuridica). La Corte ha confermato che la provenienza rilevante ai fini penali è, di regola, la provenienza giuridica (la responsabilità dell'imprenditore che si assume la produzione) ma ha ritenuto che, quando il marchio o la segnalazione evocano chiaramente un'area geografica nota per la qualità del prodotto, l'indicazione può comunque essere ingannevole. L'omissione della dicitura "made extra UE" non è stata considerata isolatamente ma valutata congiuntamente agli altri segni mendaci, risultando parte della rappresentazione ingannevole. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, la Corte ha implicitamente rigettato la deduzione valutando gli elementi di fatto (quantitativo e valore della merce importata) e motivando sufficientemente la decisione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
La norma punisce chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni idonei a ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità; la Corte ha ritenuto integrato il reato per la capacità ingannatoria della dicitura e dei segni sulla confezione.
art. 4, comma 49 e 49-bis, d.lgs. n. 350/2003
Disciplina la peculiare tutela del marchio "made in Italy"; la Corte ha escluso l'applicabilità di tale disciplina al caso (marchio di origine non italiano) e ha distinto la rilevanza penale da quella amministrativa per indicazioni fallaci di provenienza.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, pur non avendo dato risposta espressa, la motivazione complessiva implicitamente escludeva tale causa dato il volume e valore dell'importazione.
art. 473 e 474 cod. pen.
Norme sulla tutela del marchio registrato; la Corte ha ricordato che la tutela prevista per i marchi registrati è distinta dalla tutela penale prevista dall'art. 517, che opera anche a prescindere dalla titolarità del marchio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali in cassazione; la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- La "provenienza" rilevante ai fini dell'art. 517 c.p. è normalmente la provenienza giuridica (ossia la responsabilità dell'imprenditore che assume la produzione), ma un marchio o una dicitura che evocano chiaramente un'area geografica possono essere considerati ingannevoli se inducono il consumatore a ritenere una diversa origine del prodotto.
- L'omissione di indicazioni obbligatorie (es. "made extra UE") può configurare una semplice irregolarità amministrativa, ma, se valutata congiuntamente ad altri segni mendaci presenti sulla confezione, può concorrere a integrare il reato di cui all'art. 517 c.p.
- La qualità materiale del prodotto (se sia effettivamente inferiore o meno) non è necessaria per configurare il reato: è sufficiente che i segni inducano il consumatore a preferire il prodotto ingannato rispetto ad altri, alterando la concorrenza leale.
- La registrazione o l'uso di un marchio non impedisce automaticamente l'operatività della norma penale contro i segni ingannevoli: il titolare può essere responsabile se il segno induce in errore sull'origine/provenienza.
- Le richieste di applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere valutate nel contesto della motivazione; il silenzio formale del giudice non invalida la decisione se la motivazione complessiva rende chiara l'impostazione e l'esito della valutazione.
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