Ordinanza n. 1170/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a - del provvedimento prot. n. 2930-P del 04.02.2026, con il quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli ha – tardivamente - reso parere contrario sull’istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 presentata dalla società ricorrente; b - di tutti gli atti presupposti richiamati nel provvedimento sub a) ed in particolare, ove occorra e per quanto di ragione, della nota della Soprintendenza di comunicazione – tardivamente -dei motivi ostativi prot. n. 1085-P del 16.01.2026; c – di ogni altro atto collegato, connesso e conseguenziale; nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 – comma 5 bis l. n. 241/1990: a) dell'intervenuta acquisizione del parere soprintendentizio per silentium; b) della formazione del silenzio – assenso sull'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, depositata dalla società ricorrente in data 15.09.2025 (prot. n. 18245);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere contrario della Soprintendenza sull'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il parere contrario, deducendone la tardività, e ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto. Ha inoltre domandato l'accertamento, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, dell'intervenuta acquisizione per silentium del parere soprintendentizio e della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica presentata il 15 settembre 2025. L'istanza riguarda la chiusura con veranda del terrazzo al primo piano, con contestuale piccolo ampliamento del terrazzo sovrastante la copertura a tetto sul prospetto nord-ovest. La ricorrente ha prospettato, in particolare, il decorso dei termini previsti dall'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e la conseguente formazione di un assenso tacito. L'immobile è tuttavia sottoposto anche a vincolo storico-architettonico imposto nel 1995 ai sensi della l. 1089/1939.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la compatibilità dell'intervento, ove astrattamente ammissibile, deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell'espressione del parere, comprendendo anche i vincoli attualmente esistenti, oltre che dei requisiti previsti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto prima facie tempestivo il parere negativo della Soprintendenza, poiché l'immobile è soggetto a vincolo storico-architettonico e il parere, espresso ai fini e con le modalità delle parti II e III del d.lgs. 42/2004, sembrerebbe essere stato adottato entro il diverso termine di 120 giorni previsto dall'art. 21 del medesimo decreto; non risulterebbe quindi configurabile un'ulteriore formazione tacita dell'atto. Quanto al periculum, il decorso del termine di 180 giorni invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto sufficiente, poiché il Comune non si è ancora pronunciato nel merito sull'istanza e non risultano attuali conseguenze demolitorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
se l'intervento risulti conforme alla disciplina … vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina … vigente al momento della realizzazione
L'accertamento di conformità deve considerare la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda e i requisiti prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione; la compatibilità paesaggistica, ove astrattamente ammissibile, deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell'espressione del parere, inclusi i vincoli attualmente esistenti.
art. 21 d.lgs. 42/2004
Per l'emanazione del parere relativo all'immobile sottoposto a vincolo storico-architettonico è previsto, secondo la valutazione cautelare del TAR, il diverso termine di 120 giorni; il rispetto di tale termine esclude prima facie la formazione tacita dell'atto per il solo decorso del termine invocato dalla ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione è stata negata per l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 133, comma 1, lett. a-bis), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva invocata dalla ricorrente per le domande di accertamento relative alla formazione tacita degli atti.
art. 20, comma 5-bis, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di declaratoria della formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, la conformità dell'intervento deve essere verificata considerando la disciplina vigente al momento dell'espressione del parere e i vincoli allora esistenti, oltre ai requisiti previsti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione.
- Quando un immobile soggetto a vincolo storico-architettonico rientra nell'ambito delle parti II e III del d.lgs. 42/2004, il termine speciale previsto dalla disciplina dei beni culturali per l'espressione del parere può assumere rilievo ai fini dell'esclusione della formazione tacita dell'atto, anche se sia decorso il diverso termine previsto per il procedimento di accertamento edilizio.
- Il mero decorso del termine previsto per la definizione dell'istanza di accertamento di conformità non dimostra, da solo, la sussistenza del periculum in mora, quando l'amministrazione comunale non abbia ancora adottato una decisione di merito e non risultino attuali conseguenze demolitorie.
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