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Sentenza

Sentenza n. 2288/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio fondato sulla ritenuta carenza del requisito della buona condotta e dell’affidabilità soggettiva. L’Amministrazione aveva valorizzato plurimi controlli effettuati tra il 2020 e il 2023, nonché in precedenza, durante i quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, tra cui rissa, favoreggiamento personale, furto aggravato, invasione di terreni, estorsione, atti persecutori e violazioni in materia di rifiuti, oltre alla contiguità con un contesto familiare segnato da precedenti associativi mafiosi. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il giudizio di inaffidabilità fosse fondato esclusivamente su frequentazioni con terzi, senza prova della loro incidenza concreta sulla sua affidabilità, che le relazioni fossero occasionali e che egli non fosse consapevole dei precedenti delle persone frequentate. Ha inoltre contestato l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato la revoca. Le autorizzazioni di polizia relative al porto d’armi sono espressione di un giudizio prognostico e preventivo dell’Autorità di pubblica sicurezza, finalizzato alla tutela della collettività e alla prevenzione degli abusi nell’uso delle armi; il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo e presuppone la certezza della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso dell’arma. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica della non manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, senza sostituzione del giudice alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Nel caso concreto, il quadro istruttorio è stato ritenuto puntuale, coerente e fondato su frequentazioni ripetute e non occasionali con soggetti gravati da precedenti rilevanti. Ai fini della buona condotta rilevano non solo eventuali condotte penalmente illecite dell’interessato, ma anche il complessivo stile di vita e il contesto relazionale, poiché occorre verificare la piena affidabilità nel corretto uso delle armi. Le frequentazioni non sporadiche con soggetti pregiudicati possono autonomamente fondare un giudizio prognostico negativo, anche se non sono di per sé vietate dalla legge. La dedotta inconsapevolezza dei precedenti è stata ritenuta non plausibile in ragione della pluralità dei controlli e del carattere confidenziale delle relazioni. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché il decreto indicava i soggetti frequentati, i loro precedenti, la reiterazione nel tempo dei rapporti e le difese del ricorrente, espressamente valutate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Richiede, nell’ambito delle autorizzazioni di polizia, il possesso dei requisiti soggettivi di affidabilità e buona condotta valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Costituisce il riferimento normativo per la valutazione dei requisiti necessari al rilascio e al mantenimento della licenza di porto d’armi.

  • art. 138 T.U.L.P.S.

    Rileva per i requisiti soggettivi della guardia particolare giurata, compresa la buona condotta e l’affidabilità richiesta per l’esercizio dell’attività armata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel rilascio e nel mantenimento delle autorizzazioni di polizia relative al porto d’armi, l’Amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sulla piena e completa affidabilità dell’interessato, non limitato all’assenza di condanne o responsabilità penali personali.
  • Ai fini della valutazione della buona condotta richiesta per il porto d’armi e per l’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata, possono rilevare anche il complessivo stile di vita e il contesto relazionale dell’interessato; frequentazioni ripetute e non occasionali con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia possono fondare autonomamente un giudizio prognostico negativo.
  • La circostanza che le frequentazioni con soggetti pregiudicati non siano di per sé vietate dalla legge non impedisce all’Autorità di pubblica sicurezza di valutarle come indici di inadeguata affidabilità ai fini della prevenzione degli abusi nell’uso delle armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prognostiche dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi resta circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Una motivazione è sufficiente quando individua concretamente i soggetti frequentati, i loro precedenti, la reiterazione e la natura delle relazioni, nonché esamina le deduzioni difensive dell’interessato, spiegando perché esse non superano il quadro indiziario.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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