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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento delle note dalla Direzione Affari Legali prot. 1368/2025 del 15.12.2025 e dalla Ragioneria Generale prot. 0566860 del 12.12.2025 e prot. 0569953 del 15.12.2025, con le quali è stata rigettata l’istanza di accesso ai documenti amministrativi protocollata al n. 00550618 del 3.12.2025.

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a note, elenco del contenzioso pendente del 2013 e dati relativi al numero del contenzioso e agli stanziamenti di bilancio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, avendo prestato servizio come avvocato presso il Comune di Catania, ha chiesto l'accesso documentale a note e all'eventuale elenco completo del contenzioso pendente relativo al 2013, trasmessi dalla Direzione Affari Legali alla Ragioneria Generale, nonché al dato numerico complessivo del contenzioso e all'importo inserito nel bilancio comunale dello stesso anno, al fine di verificare la corretta determinazione dei compensi professionali spettanti. Ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso e l'eccesso di potere, sostenendo che non ricorressero cause tassative di esclusione e che l'accesso fosse funzionale alla difesa dei propri diritti. Il Comune ha rappresentato che l'elenco del contenzioso non era mai stato formato o trasmesso nel 2013, essendo stato comunicato soltanto un importo complessivo per gli oneri straordinari, e che i residui contabili relativi ai compensi non erano più presenti presso la Direzione Ragioneria, a seguito del dissesto, essendo di competenza della Commissione straordinaria di liquidazione. Ha inoltre sostenuto che i dati richiesti non costituivano documenti amministrativi esistenti, ma richiedevano attività di elaborazione e ricostruzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto all'elenco del contenzioso del 2013, ha ritenuto decisiva la dichiarazione dell'Amministrazione circa la sua materiale inesistenza: l'accesso può riguardare soltanto documenti già formati, esistenti e detenuti dall'Amministrazione, non documenti mai formati, distrutti o irreperibili. La prova dell'esistenza del documento richiesto, quale fatto costitutivo della domanda di accesso, grava sull'istante; la mera allegazione della ricorrente secondo cui i documenti sarebbero stati da lei formati non è stata ritenuta sufficiente. Quanto al numero complessivo del contenzioso e all'importo inserito nel bilancio, il TAR ha rilevato che si trattava di dati e non di autonomi documenti amministrativi. La loro individuazione avrebbe richiesto una specifica attività di ricerca, elaborazione ed estrazione, non imposta dalla disciplina dell'accesso documentale. L'Amministrazione è tenuta a consentire la conoscenza o la riproduzione di documenti già esistenti e detenuti, ma non a creare documentazione nuova o a rielaborare dati; la ricorrente avrebbe potuto chiedere il documento di bilancio del 2013, se detenuto, per ricavarne autonomamente l'informazione. Le spese sono state compensate in ragione della particolare natura del rapporto sottostante alla lite.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si compendia nel diritto a ricevere una copia di un atto già formato, esistente e detenuto dall'Amministrazione.

    L'accesso documentale riguarda documenti amministrativi già formati ed esistenti, non dati da elaborare né documenti da creare.

  • art. 1697 c.c.

    La prova dell'esistenza del documento richiesto, quale fatto costitutivo della domanda di accesso, grava su chi agisce in giudizio contro il diniego dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione in materia di accesso documentale è inammissibile quando il documento richiesto sia materialmente inesistente, non sia mai stato formato, sia distrutto o sia irreperibile; il giudice non può ordinare l'esibizione di un documento che non esiste o non è detenuto dall'Amministrazione.
  • L'esistenza e la disponibilità del documento richiesto costituiscono fatti costitutivi della pretesa di accesso e devono essere provate dall'istante; la mera affermazione dell'interessato non è sufficiente in assenza di ulteriori elementi dimostrativi.
  • Il diritto di accesso documentale impone all'Amministrazione un dovere di dare, consistente nel rendere conoscibile o riprodurre un documento già formato e detenuto, ma non un dovere di facere consistente nel creare documenti o confezionare una documentazione prima inesistente.
  • L'accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere dati numerici o informazioni che richiedano una complessa attività di ricerca, elaborazione, ricostruzione o estrazione da parte dell'Amministrazione; l'interessato può invece chiedere il documento esistente nel quale tali informazioni siano contenute e ricavarle autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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