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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06062/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un atto di pignoramento presso terzi collegato a cartelle sottese alla riscossione. I giudici di merito hanno ritenuto tardivo il ricorso introduttivo, reputando che il termine di sessanta giorni decorresse dalla notifica intervenuta il 24 febbraio 2016 e che, secondo la ricorrente stessa, la tutela di merito dovesse essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini indicati dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione. In Cassazione la contribuente ha dedotto, formalmente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il termine di sessanta giorni andasse invece computato dalla notifica dell'ordinanza del G.E. che assegnava i termini per la riassunzione nel merito, e ha aggiunto censure sulla mancata considerazione della nullità della documentazione prodotta dalla controparte e sull'eccezione di prescrizione delle cartelle sottese al pignoramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto operante il limite della doppia conforme, poiché la decisione di appello aveva confermato la sentenza di primo grado per la medesima ragione della tardività del ricorso, senza che la ricorrente avesse indicato una diversità delle rationes decidendi. Ha poi osservato che il motivo non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava soltanto la valutazione giuridica del dies a quo del termine di sessanta giorni, censura che non è riconducibile all'art. 360, n. 5, c.p.c. Le ulteriori doglianze sono state ritenute assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e al versamento in favore della cassa ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c.; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il motivo non era ammissibile perché non denunciava un fatto storico omesso, ma una presunta erronea valutazione del termine iniziale di decorrenza, cioè un errore di giudizio.

  • art. 384, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato il limite preclusivo della doppia conforme: quando appello e primo grado sono fondati sulle stesse ragioni di fatto e di diritto, il motivo di legittimità non può eludere tale preclusione senza indicare la diversità delle rationes decidendi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata applicata la procedura camerale e la definizione agevolata del giudizio.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La ricorrente è stata condannata a una somma equitativamente determinata in favore della controparte, quale conseguenza della proposizione del ricorso ritenuto infondato/inammissibile.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata disposta una ulteriore condanna al versamento di una somma in favore della cassa ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non può essere utilizzato per censurare la sola valutazione giuridica di una data o del dies a quo di un termine.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che contesti la medesima ratio decidendi posta a base di entrambi i gradi di merito è inammissibile se non indica specificamente la diversità delle ragioni delle due decisioni.
  • Le questioni di merito non esaminate dal giudice di appello perché assorbite dalla preliminare declaratoria di tardività restano anch'esse assorbite nel giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, le ulteriori conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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