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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36474/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) davanti al GUP di Modena. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti non riguardavano profili consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma contestavano: 1) l'omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. con riferimento all'imputabilità; 2) l'omessa motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore del reato; 3) l'omessa motivazione sul dolo. La Corte rileva che tali censure esulano dai limiti legali di ricorribilità della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la sentenza impugnata era una sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione era proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze formulate dal ricorrente, invece, investivano profili di motivazione su imputabilità, identificazione dell'autore e dolo, quindi non deducibili con tale mezzo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro per invocare un proscioglimento immediato per cause evidenti

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il ricorso contro il patteggiamento in una critica alla motivazione della sentenza su imputabilità, identificazione dell'autore o dolo, poiché tali questioni esulano dal perimetro dei motivi deducibili.
  • Il richiamo all'art. 129 c.p.p. non consente di superare i limiti di impugnazione propri della sentenza ex art. 444 c.p.p. quando il motivo dedotto non rientra tra quelli espressamente ammessi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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