Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. a) Contestazione della responsabilità penale: il ricorrente sosteneva di essere entrato legittimamente in possesso dell'autovettura perché cedutagli volontariamente dalla persona offesa per acquistarla, l'acquisto non si perfezionò per vizi del veicolo che fu depositato presso un'officina e poi restituito al proprietario. b) Diniego delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena: si lamenta che la Corte non abbia concesso le attenuanti e non abbia applicato il minimo della pena. c) Risarcimento del danno: il ricorrente riteneva eccessiva la liquidazione di euro 8.000, comprensiva anche delle spese di riparazione del motore, e aveva chiesto in appello la riduzione del quantum, richiesta che la Corte non avrebbe motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto inammissibili (cioè non fondati) i motivi relativi alla responsabilità penale e al diniego delle attenuanti, confermando irrevocabilmente l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente. Ha però accolto il motivo relativo alla mancata pronuncia motivata sulla misura del risarcimento civile: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la vicenda civile è stata rimessa per nuovo esame al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Pertanto il profilo penale resta definitivo a sfavore del ricorrente, mentre la liquidazione del danno civile dovrà essere riesaminata.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame l'elemento tra quelli indicati dall'art. 133 che ritiene prevalente; anche un solo elemento attinente alla personalità del reo o all'entità del reato può giustificare il diniego.
art. 125, comma 3, cod. pen.
art. 125, comma 3, cod. pen.
Nel determinare la pena, se la determinazione resta nei pressi dei minimi edittali il giudice ottempera all'obbligo motivazionale anche usando espressioni non ricorsive di calcolo aritmetico (es. "pena congrua"), purché emerga la valutazione della gravità e della personalità del reo.
art. 622 cod. proc. pen.
Ai sensi di tale norma la cassazione che annulla la sentenza limitatamente alle statuizioni civili comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per il nuovo esame delle questioni civili.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede i fatti né la valutazione probatoria del giudice di merito: se la Corte d'appello ha fondato la condanna su elementi di fatto, tali valutazioni sono inattaccabili in cassazione salvo violazioni di legge o vizio motivazionale.
- Il possesso ricevuto da un sublocatore o da terzi non elimina automaticamente l'illiceità se il proprietario esercita il diritto di reintegro e il possessore non restituisce il bene o si rende irreperibile; la legittimità del possesso va provata e valutata concretamente.
- Per le circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice prenda in considerazione e motivi anche un solo elemento rilevante previsto dall'art. 133: il giudizio di merito sul punto è ampiamente discrezionale e difficilmente annullabile.
- Se il ricorrente impugna la liquidazione del danno civile e la motivazione della Corte d'appello non affronta esplicitamente tale censura, la Cassazione annulla la statuizione civile per difetto di motivazione e rinvia al giudice civile per nuovo esame.
- In sede di determinazione della pena, formule generiche come "pena congrua" sono ammissibili se la motivazione mostra che il giudice ha valutato gravità del reato e personalità del reo e la pena non discosta eccessivamente dai minimi edittali.
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