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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00236/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi promossa nei confronti della società ricorrente. La società propose opposizione agli atti esecutivi e all'espropriazione presso terzi; fu disposta la sospensione dell'esecuzione con fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito, ma nessuna delle parti introdusse la fase di merito. La procedura venne quindi dichiarata estinta ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. La creditrice impugnò la liquidazione delle spese mediante reclamo ex art. 630 c.p.c., ottenendo in primo grado una pronuncia del Tribunale di Foggia che poneva le spese a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte d'appello, adita dalla società, accolse parzialmente l'appello compensando le spese di entrambi i gradi. In cassazione la società propose un unico motivo, ma la controparte eccepì l'inammissibilità del ricorso per difetto di capacità processuale del soggetto che aveva conferito la procura, poiché prima della proposizione del ricorso la società era stata sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha inoltre osservato che la successiva rinuncia al ricorso, anche se proveniente dal commissario liquidatore, non poteva sanare il vizio genetico dell'impugnazione. Per le spese di legittimità, ha disposto la compensazione integrale, richiamando la complessiva sistemazione transattiva/conciliativa del contenzioso desumibile dagli atti depositati, e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dopo lo scioglimento della società cooperativa e la sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa da soggetto privo della relativa rappresentanza. Ha ritenuto che, in tale situazione, la legittimazione processuale spettasse esclusivamente agli organi della procedura concorsuale e che il difetto fosse rilevabile d'ufficio. Ha inoltre affermato che la rinuncia successiva non poteva ratificare né sanare un'impugnazione originariamente inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva a seguito del mancato inizio della fase di merito dopo la sospensione dell'esecuzione

  • art. 630 c.p.c.

    indicato come rimedio di reclamo avverso la liquidazione delle spese operata nell'ordinanza di estinzione

  • art. 2545-terdecies c.c.

    richiamato quale base del decreto ministeriale che disponeva lo scioglimento della cooperativa e la sua liquidazione coatta amministrativa

  • art. 200, comma 2, L.F.

    utilizzato per affermare che, dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 182 c.p.c.

    menzionato per escluderne l'applicazione nel giudizio di cassazione ai fini della sanatoria del vizio di rappresentanza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    indicato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 1-bis dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per determinare la misura del contributo unificato base cui rapportare l'ulteriore importo

Massime di principio

  • Quando una società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale per le controversie in corso e per le impugnazioni spetta esclusivamente agli organi della procedura; un ricorso proposto dal precedente organo rappresentativo è inammissibile se il potere rappresentativo è già cessato.
  • Il difetto di legittimazione processuale derivante dalla sopravvenuta apertura della liquidazione coatta amministrativa è rilevabile d'ufficio e inficia il rapporto processuale sin dal momento genetico dell'impugnazione.
  • La successiva rinuncia al ricorso non sana un'impugnazione originariamente proposta da soggetto privo di rappresentanza e, nel giudizio di cassazione, non opera come ratifica del vizio genetico.
  • In presenza di un ricorso dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può compensare le spese se dagli atti emerge una definizione complessiva del contenzioso tra le parti e un accordo, anche implicito, sulla rinuncia alle statuizioni sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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