Cassazione Penale, Ordinanza n. 32031/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero estranee al giudizio di legittimità perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e formulate in modo generico. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 30 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto contestato ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. e rideterminando la pena. Il ricorso deduceva violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze non individuavano effettive violazioni di legge o vizi rilevanti di motivazione, ma sollecitavano una rivalutazione alternativa del merito, senza denunciare neppure il travisamento della prova, e rinviavano genericamente alle censure già formulate con il gravame.
Norme richiamate
art. 477 c.p.
La sentenza d'appello ha riqualificato il fatto contestato ai sensi di questa disposizione, unitamente all'art. 482 c.p.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 482 c.p.
La sentenza d'appello ha riqualificato il fatto contestato ai sensi di questa disposizione, unitamente all'art. 477 c.p.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi in cui siano ravvisabili profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si limiti a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito, senza individuare uno specifico vizio di legittimità.
- Il rinvio generico alle censure formulate con il precedente gravame non soddisfa l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
- La mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti non integra una censura ammissibile in sede di legittimità, salvo che siano specificamente dedotti vizi riconducibili al controllo della Corte di cassazione, quale il travisamento della prova nei limiti previsti.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia imputabile a profili di colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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