Cassazione Penale, Ordinanza n. 39223/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, con mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Torino per un reato in materia di stupefacenti, contestando il giudizio di responsabilità e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono inammissibili perché ripropongono censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e perché formulati in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata come titolo della condanna confermata in appello; il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente, ma non riconosciuta dai giudici di merito; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità dei motivi.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza offrire una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; la mera genericità del motivo o la reiterazione di doglianze già valutate non consente il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla pronuncia.
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