Ordinanza n. 1345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento di diniego si collochi nell’esercizio di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e che, allo stato degli atti, non fosse adeguatamente dimostrata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, necessario per la concessione della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare e del grado sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione del ricorso di primo grado, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti. Il giudizio riguarda il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 31 gennaio 2019, motivato dalla pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato presso il Tribunale di Milano, relativo al reato di ricettazione aggravata ai sensi degli artt. 648 e 61 c.p., ritenuto ricadente nel cosiddetto periodo di osservazione. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di censura articolati nell’appello cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
Richiamato quale fondamento processuale dell’appello cautelare.
artt. 648 e 61 c.p.
reato di ricettazione aggravata (artt. 648 e 61 c.p.)
Individuano il reato oggetto del procedimento penale pendente considerato dall’amministrazione ai fini del diniego della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi a procedimenti penali e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare relativo al diniego della concessione della cittadinanza, la pendenza di un procedimento penale concernente un reato ritenuto ricadente nel periodo di osservazione può essere valutata nell’esercizio dell’ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta all’autorità competente.
- La sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto amministrativo richiede la dimostrazione, allo stato degli atti, di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale dimostrazione l’appello cautelare deve essere respinto.
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