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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19086/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'appello avverso la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. 2 lett. c, 2-bis e 2-sexies cod. strada), deducendo insufficienza della prova in ordine all'individuazione del conducente. In particolare contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali dell'assistente di polizia locale Avolio, ritenute in parte riconducibili a dichiarazioni "de relato" rese da agenti della Questura non escussi in dibattimento, in violazione degli artt. 195, commi 3 e 7, cod. proc. pen. L'appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per difetto di specificità: a giudizio della Corte d'appello la difesa non aveva effettivamente confrontato le censure con la motivazione del Tribunale, che si era basata su una serie di elementi probatori indipendenti (rinvenimento di un solo veicolo incidentato, rifiuto del trasporto al Pronto Soccorso, sintomi di ebbrezza rilevati dall'agente, e soprattutto accertamenti etilometrici con esiti 1,74 e 1,70 g/l).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, confermando che l'appello era inammissibile per carenza di specificità nell'enunciazione e nel confronto con la motivazione del giudice di primo grado. La Corte ha precisato che la sentenza di primo grado aveva fondato la riferibilità soggettiva su elementi diretti e immediati (sintomi, documentazione e accertamenti etilometrici) e non sulle sole dichiarazioni de relato. Pur rilevando che alcune espressioni dell'ordinanza di appello (es. riferimento a dichiarazioni autoindizianti o all'espressione "una sola persona") erano superflue o lessicalmente divergenti rispetto al giudizio di prime cure, la Suprema Corte ha ritenuto che tali passaggi non avessero inciso sul decisum. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada (commi citati: 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies)

    Norma sostanziale sulla guida in stato di ebbrezza: il provvedimento di condanna del Tribunale è fondato sulla sussistenza del reato con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e sulle aggravanti (orario notturno, sinistro).

  • art. 195 cod. proc. pen. (commi 3 e 7)

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti non escussi (de relato); la difesa aveva invocato tale norma per contestare parti della testimonianza, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di primo grado non si fosse fondata primariamente su quelle dichiarazioni.

  • art. 581 cod. proc. pen. (e art. 591 cod. proc. pen.)

    Stabilisce i requisiti formali dell'appello e l'inammissibilità per carenza di specificità: l'atto di impugnazione deve indicare con precisione i capi e i punti della decisione contestati e le ragioni di diritto e di fatto; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile l'appello che non ha confrontato le doglianze con la motivazione del primo grado.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Regola il contenuto della motivazione della sentenza (concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto). La riforma ha accresciuto l'onere di dettaglio della motivazione, collegandosi all'obbligo di specificità dell'impugnazione.

  • art. 350 cod. proc. pen. (comma 7)

    Richiamata in tema di utilizzabilità di dichiarazioni rese all'operante; la Corte osserva che, anche se certi rilievi sull'uso di dichiarazioni autoindizianti sono stati menzionati dall'ordinanza di appello, tali richiami non costituivano il nucleo del decisum di primo grado.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 581, comma 1-bis introdotto)

    Intervento normativo che ha ulteriormente specificato l'onere di dettaglio nella motivazione e nei motivi d'appello, rafforzando il collegamento tra motivazione della sentenza e specificità dell'impugnazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifiche al modello di motivazione (art. 546) che richiedono più puntuale esposizione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova; ciò rende l'onere di specificità dell'appello proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: ha affermato il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; principio applicato dalla Corte nel caso in esame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente è stato condannato a tale titolo.

Massime di principio

  • Un appello è dichiarato inammissibile se manca la "specificità": l'atto di gravame deve indicare chiaramente i capi impugnati, riferirsi puntualmente alla motivazione della decisione e spiegare perché gli elementi di fatto o di diritto sono errati.
  • Quando il giudice di primo grado fonda la decisione su elementi probatori diretti e documentali (accertamenti etilometrici, sintomi rilevati, documenti redatti nell'immediatezza), un'appello che attacca solo dichiarazioni "de relato" rischia di essere inammissibile se non affronta direttamente quegli elementi.
  • Nella redazione dell'appello, bisogna collegare ogni censura alle specifiche argomentazioni del giudice di primo grado: non è sufficiente riproporre in termini generici censure già esaminate.
  • L'analisi di ammissibilità dell'appello è limitata al confronto tra motivi e motivazione impugnata; il giudice d'appello non deve anticipare un sindacato di merito, ma può escludere l'impugnazione se manca il dovuto raffronto.
  • Le obiezioni relative all'utilizzabilità di dichiarazioni testimoniali (art. 195) devono dimostrare che tali dichiarazioni erano il fondamento decisivo della sentenza e che la loro inutilizzabilità avrebbe inciso sul risultato; altrimenti la censura può essere ritenuta irrilevante.
  • La mancata specificità è un vizio non sanabile: può essere rilevata in ogni stato e grado e legittima il rigetto dell'impugnazione; pertanto è essenziale curare la forma e il contenuto dell'atto di appello per evitare la perdita del diritto di gravame.

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