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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40180/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania relativa al reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente, tramite il difensore avv. Angelo Pignatelli, ha dedotto insufficiente e meramente assertiva motivazione del Tribunale, censurando la mancata considerazione delle dimissioni dall'incarico pubblico, della cessazione del contesto politico-amministrativo, del significativo intervallo temporale trascorso dalla condotta (dicembre 2022) e dell'assenza di rapporti attuali con gli amministratori comunali; ha sostenuto che le affermazioni del Tribunale circa la persistente attualita delle esigenze cautelari e la capacita di condizionare l'amministrazione erano apodittiche e prive di adeguato riscontro probatorio.

La decisione

Il ricorso per cassazione e stato dichiarato inammissibile per genericita e perche verteva su censure gia state disattese nel procedimento di riesame, senza apportare elementi di novita, perciocche le questioni erano coperte dal giudicato cautelare. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare, in via equitativa, la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, nonche condanna alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'appello proposto al Tribunale

    norma che disciplina l'impugnazione in materia di misure cautelari al Tribunale; qui utilizzata come titolo del gravame proposto dal ricorrente

  • art. 648 c.p.

    reato contestato: ricettazione

    il Tribunale ha ritenuto il ricorrente gravemente indiziato di ricettazione per avere ricevuto denaro di provenienza delittuosa nell'ambito di accordo corruttivo

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    motivo di ricorso relativo a presunta insufficiente motivazione

    norma invocata dal ricorrente quale vizio dedotto in cassazione per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna al pagamento delle spese processuali

    consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto o inammissibilita del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende

    usata per motivare la possibilita di disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende quando il ricorso non risulti presentato con dolo o colpa grave

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari e' inammissibile se si limita a riproporre censure gia decise in sede di riesame senza apportare elementi nuovi rilevanti; occorre evidenziare novita fattuali o vizi procedurali specifici
  • La mera doglianza sulla presunta insufficienza motivazionale e' inefficace se non e' correlata puntualmente alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e se non si confronta con i rilievi gia formulati dai giudici di merito
  • La cessazione dell'incarico pubblico o le dimissioni non sono automaticamente idonee a superare esigenze cautelari quando il giudice ha motivato la persistenza di influenze e reti clientelari; per contrastare tale valutazione e' necessario fornire elementi concreti che documentino l'interruzione del rapporto di potere
  • Per evitare la condanna alle spese e a versamenti equitativi, il difensore dovrebbe argomentare specificamente la novita delle censure, indicare le omissioni probatorie del giudice e provare l'assenza di rischio di reiterazione o di condizionamento dell'attivita amministrativa
  • La conformita formale dei motivi alle prescrizioni di specificita e correlazione con il provvedimento impugnato e' essenziale: motivi generici o ripetitivi espongono a declaratoria di inammissibilita e alle relative sanzioni economiche

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