Cassazione Penale, Sentenza n. 40180/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania relativa al reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente, tramite il difensore avv. Angelo Pignatelli, ha dedotto insufficiente e meramente assertiva motivazione del Tribunale, censurando la mancata considerazione delle dimissioni dall'incarico pubblico, della cessazione del contesto politico-amministrativo, del significativo intervallo temporale trascorso dalla condotta (dicembre 2022) e dell'assenza di rapporti attuali con gli amministratori comunali; ha sostenuto che le affermazioni del Tribunale circa la persistente attualita delle esigenze cautelari e la capacita di condizionare l'amministrazione erano apodittiche e prive di adeguato riscontro probatorio.
La decisione
Il ricorso per cassazione e stato dichiarato inammissibile per genericita e perche verteva su censure gia state disattese nel procedimento di riesame, senza apportare elementi di novita, perciocche le questioni erano coperte dal giudicato cautelare. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare, in via equitativa, la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, nonche condanna alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
richiamato in relazione all'appello proposto al Tribunale
norma che disciplina l'impugnazione in materia di misure cautelari al Tribunale; qui utilizzata come titolo del gravame proposto dal ricorrente
art. 648 c.p.
reato contestato: ricettazione
il Tribunale ha ritenuto il ricorrente gravemente indiziato di ricettazione per avere ricevuto denaro di provenienza delittuosa nell'ambito di accordo corruttivo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
motivo di ricorso relativo a presunta insufficiente motivazione
norma invocata dal ricorrente quale vizio dedotto in cassazione per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle spese processuali
consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto o inammissibilita del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende
usata per motivare la possibilita di disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende quando il ricorso non risulti presentato con dolo o colpa grave
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari e' inammissibile se si limita a riproporre censure gia decise in sede di riesame senza apportare elementi nuovi rilevanti; occorre evidenziare novita fattuali o vizi procedurali specifici
- La mera doglianza sulla presunta insufficienza motivazionale e' inefficace se non e' correlata puntualmente alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e se non si confronta con i rilievi gia formulati dai giudici di merito
- La cessazione dell'incarico pubblico o le dimissioni non sono automaticamente idonee a superare esigenze cautelari quando il giudice ha motivato la persistenza di influenze e reti clientelari; per contrastare tale valutazione e' necessario fornire elementi concreti che documentino l'interruzione del rapporto di potere
- Per evitare la condanna alle spese e a versamenti equitativi, il difensore dovrebbe argomentare specificamente la novita delle censure, indicare le omissioni probatorie del giudice e provare l'assenza di rischio di reiterazione o di condizionamento dell'attivita amministrativa
- La conformita formale dei motivi alle prescrizioni di specificita e correlazione con il provvedimento impugnato e' essenziale: motivi generici o ripetitivi espongono a declaratoria di inammissibilita e alle relative sanzioni economiche
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