Sentenza n. 315/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 193/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 8.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per quattro annualità, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 193/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto a percepire la Carta Docenti per quattro annualità, oltre interessi. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento spontaneo. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni giudiziali. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La domanda di ottemperanza non comprendeva le spese legali liquidate nel giudizio civile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza ottemperanda, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della parte ricorrente, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione della sentenza, fissare un termine per l’adempimento e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata all’amministrazione obbligata, è decorso il termine dilatorio per l’adempimento spontaneo e permane l’inadempimento dell’amministrazione.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro un termine stabilito, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti medio tempore.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza della parte e fissando il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l’amministrazione, pur ritualmente intimata, non abbia dato spontanea esecuzione alla sentenza passata in giudicato.
Come è indicizzato
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