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Ordinanza

Ordinanza n. 3604/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Roma – Sportello unico per l’immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato il 21 maggio 2024 e, per l’effetto, il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso. Nella fase cautelare il ricorrente ha dedotto censure avverso la legittimità del provvedimento di revoca, producendo un’asseverazione ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022. Il giudizio cautelare ha riguardato, in particolare, la sufficienza dell’asseverazione e la dimostrazione del requisito economico dell’impresa, sotto i profili della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, alla luce delle risultanze istruttorie e del sommario esame proprio della fase incidentale, non emergessero sufficienti profili di fondatezza delle censure. La principale ragione del rigetto è stata individuata nell’insufficienza e nell’approssimazione dell’asseverazione prodotta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022, poiché essa forniva dati carenti sul requisito economico dell’impresa, in particolare quanto alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    L’asseverazione prevista dalla norma deve fornire elementi sufficienti e attendibili per dimostrare il requisito economico dell’impresa, inclusi la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario; un’asseverazione carente e approssimativa non sostiene adeguatamente le censure cautelari contro la revoca del nulla osta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso può essere respinta quando gli elementi documentali prodotti dal ricorrente non offrono una dimostrazione sufficientemente precisa dei requisiti economici dell’impresa coinvolta.
  • L’asseverazione prevista dall’art. 44 d.l. n. 73/2022 deve contenere dati adeguati e specifici sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario dell’impresa; una documentazione insufficiente o meramente approssimativa non è idonea a evidenziare un fumus boni iuris sufficiente per la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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