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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20183/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole in parte al contribuente, confermando la ripresa a tassazione di alcuni importi relativi all'anno d'imposta 2012. La lite riguardava, in particolare, la qualificazione di somme versate sul conto come anticipi su fatture nell'ambito di un preteso contratto di sconto con banca, nonché il mancato riconoscimento di costi per materie prime e di altri importi ritenuti dall'Ufficio ricavi o componenti positivi non dichiarati. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, delle norme sul reddito d'impresa e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la nota informativa bancaria e gli estratti conto provassero l'operazione di sconto su fatture e che l'Ufficio dovesse dimostrare la riferibilità delle movimentazioni a redditi imponibili. Con il secondo motivo contestava la mancata deduzione di costi per materie prime, lamentando un errato governo dell'onere della prova e una indebita svalutazione della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura sull'asserita operazione di sconto su fatture perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e perché non scalfiva la ratio decidendi della CTR, fondata sulla mancata prova del contratto di sconto e sull'assenza di documentazione idonea. Ha inoltre affermato che, anche a voler ritenere esistente uno sconto, l'importo effettivamente anticipato dalla banca al cliente integra un componente positivo di reddito imponibile. Quanto ai costi dedotti, ha confermato che l'onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi grava sul contribuente; la sola fattura non basta se manca documentazione di supporto o se la causale è generica. Ha infine richiamato la regola probatoria in materia di indagini bancarie, secondo cui le movimentazioni di conto corrente si presumono riferibili ad operazioni imponibili e il contribuente deve fornire prova analitica liberatoria. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte nel contesto dell'accertamento del reddito d'impresa e delle presunzioni utilizzabili dall'Ufficio

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito

  • art. 109 TUIR

    richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla determinazione del reddito d'impresa

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale di riferibilità ad operazioni imponibili; il contribuente deve dimostrare analiticamente la non imponibilità dei singoli movimenti

  • art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    analoga presunzione in materia IVA, superabile solo con prova liberatoria specifica e analitica

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando valuti diversamente le prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    consente al giudice di attribuire diversa forza di convincimento alle prove; non è violato dal mero dissenso sulla valutazione probatoria

  • art. 1858 c.c.

    richiamato per chiarire che lo sconto su fatture comporta un'anticipazione bancaria che, per quanto effettivamente percepita, integra componente positivo di reddito del cliente

  • D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato insieme alla disciplina precedente per affermare che l'onere di provare i costi deducibili e la loro inerenza grava sul contribuente

  • D.P.R. n. 597 del 1973

    richiamato in continuità con la disciplina del reddito d'impresa per l'onere di prova dei costi deducibili

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo i limiti del sindacato sulla correttezza giuridica e sulla motivazione nei casi consentiti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non ricorre quando il ricorrente contesta l'esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di imposte dirette e IVA, il contribuente che intenda dedurre costi deve provare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi, la concreta destinazione all'attività d'impresa e l'inerenza; la sola fattura non basta se non è supportata da idonea documentazione ulteriore o se ha contenuto generico.
  • Le movimentazioni bancarie rilevate in sede di accertamento fanno sorgere una presunzione legale di imponibilità; per superarla il contribuente deve fornire prova analitica, riferita ai singoli versamenti e prelievi, della loro estraneità a operazioni imponibili.
  • La mancata produzione del contratto o della documentazione principale su cui si fonda la difesa impedisce di provare l'operazione dedotta e legittima il giudice di merito a escluderne gli effetti fiscali.
  • In uno sconto su fatture, l'importo effettivamente anticipato dalla banca al cliente è rilevante fiscalmente come componente positivo di reddito del cliente, non potendo essere escluso dall'imposizione solo perché collegato all'operazione di finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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