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Ordinanza

Ordinanza n. 3915/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale QD/11279/2026 del 10/04/2026 di revoca dell'Autorizzazione permanente per effettuare trattenimenti danzanti, concerti, spettacoli musicali ed arte varia; -della Determinazione Dirigenziale rep. QD 3159 del 6.11.2025 prot. QD 43484 di avvio del procedimento; -della nota prot. QD 45363 del 17.11.2025; -del Verbale n. 24, prot. QD 10418 del 1.04.2026, notificato in data 07/04/2026; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202606421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione permanente per trattenimenti danzanti, concerti, spettacoli musicali e arte varia, unitamente agli atti del relativo procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di locale di pubblico spettacolo)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale di revoca dell’autorizzazione permanente rilasciata per un locale di pubblico spettacolo, nonché gli atti di avvio e svolgimento del procedimento. Il procedimento era stato avviato dopo che la Questura aveva riscontrato difformità tra lo stato dei luoghi e il progetto approvato dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A seguito delle deduzioni della società, il procedimento era stato sospeso in attesa del ripristino dei luoghi. Nel successivo sopralluogo, la Commissione aveva rilevato che le inosservanze erano state solo parzialmente sanate, che la documentazione era incompleta e non esaustiva e non aveva espresso parere positivo di agibilità. La società ha chiesto cautelarmente la sospensione della revoca, contestando implicitamente la permanenza dei presupposti per il provvedimento e l’adeguatezza degli accertamenti della Commissione. Il decreto monocratico aveva negato la tutela urgente, valorizzando il carattere patrimoniale del danno, il parere negativo sull’agibilità, l’esigenza di tutela della pubblica incolumità e la mancata prova dell’effettivo dissequestro penale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’atto di revoca e ordinando a Roma Capitale il riesame senza indugio. L’Amministrazione dovrà riconvocare la Commissione comunale di vigilanza affinché rivaluti e specifichi quali inosservanze indicate dalla Questura siano eventualmente ancora presenti e quale documentazione risulti eventualmente incompleta. Il riesame è stato ritenuto idoneo a tutelare gli interessi cautelari della società, senza imporre l’immediato rilascio o la definitiva conservazione dell’autorizzazione: Roma Capitale resta infatti libera di rieditare il provvedimento qualora il giudizio della Commissione continui a essere negativo. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 settembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda sospendendo l’atto impugnato e disponendo il riesame.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati quali norme in base alle quali era stato avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato nella determinazione comunale di conclusione del procedimento.

  • art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

    Indicato quale base del sopralluogo di controllo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’accertamento tecnico posto a fondamento della revoca di un’autorizzazione per pubblico spettacolo non specifichi adeguatamente le inosservanze residue e la documentazione mancante, il giudice può sospendere il provvedimento e ordinare il riesame, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • L’ordine di riesame deve consentire all’amministrazione di individuare puntualmente le irregolarità ancora sussistenti e le carenze documentali, mediante una rinnovata valutazione dell’organo tecnico competente.
  • L’accoglimento cautelare con ordine di riesame non comporta l’obbligo di mantenere definitivamente l’autorizzazione né il suo automatico ripristino sostanziale: l’amministrazione può rieditare il provvedimento se, all’esito della nuova istruttoria, permangono ragioni ostative adeguatamente accertate e motivate.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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