Cassazione Penale, Ordinanza n. 36844/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento per imbrattamento, il Tribunale di Bologna aveva assolto due imputati per particolare tenuità del fatto dal delitto di cui all'art. 639, comma 2, c.p. Contro tale decisione gli imputati hanno proposto un unico atto di impugnazione con motivi comuni, poi trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte rileva che le censure erano sostanzialmente di merito: contestavano l'apprezzamento dell'attività investigativa che aveva portato all'identificazione degli autori dell'imbrattamento e l'attendibilità del riconoscimento effettuato da un teste di polizia giudiziaria. La difesa sosteneva, in sostanza, una lettura alternativa del compendio probatorio e metteva in dubbio la credibilità del teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero non scrutinabili in sede di legittimità perché prive di specifici profili riconducibili ai vizi deducibili ex art. 606 c.p.p. e dirette soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove. La Corte ha anche precisato, in via aggiuntiva, che le dichiarazioni del teste non avevano natura indiziaria ma costituivano prova dichiarativa ritenuta attendibile dal giudice di merito, in ragione della presenza costante del dichiarante ai fatti e del riconoscimento certo degli imputati. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 639, comma 2, c.p.
Indicato come base del delitto contestato di imbrattamento; non viene affrontata nel merito la configurabilità del reato, perché la sentenza di merito era assolutoria per particolare tenuità del fatto.
art. 568, comma 5, c.p.p.
L'impugnazione, proposta avverso una decisione ritenuta inappellabile, è stata trasmessa alla Corte di cassazione secondo il meccanismo di conversione dell'impugnazione previsto dalla norma.
art. 606 c.p.p.
Richiamato per affermare che i motivi di ricorso non erano sussumibili in alcuna delle categorie di vizio deducibili in cassazione, essendo invece diretti a una rivalutazione del merito e delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano in una mera critica di merito dell'apprezzamento delle prove o dell'attendibilità dei testi, se non vengono dedotti specifici vizi riconducibili alle categorie dell'art. 606 c.p.p.
- La deduzione di un vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia espresso una motivazione non manifestamente illogica e abbia ritenuto attendibile la prova dichiarativa.
- Le dichiarazioni di un testimone non assumono automaticamente valore indiziario solo perché contestate dalla difesa: se il giudice di merito le valuta come prova dichiarativa diretta, la critica che miri a sostituire una diversa lettura dei fatti è inammissibile in cassazione.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.
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