Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25723/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008 nei confronti di un contribuente. La controversia in merito a una fattura emessa da una cooperativa per un servizio di elaborazione dati era stata decisa in parte favorevolmente al contribuente in primo e secondo grado, con riconoscimento della deducibilità di costi per euro 28.333,32 e conseguente annullamento delle riprese fiscali corrispondenti. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente della sentenza di appello, sostenendo che la CTR aveva rigettato l'appello erariale senza una reale analisi critica della fattispecie e senza rendere comprensibile l'iter logico-giuridico; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972, lamentando l'erronea valutazione delle prove e la conseguente ritenuta esistenza delle operazioni sottostanti alla ripresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, osservando che la CTR si era limitata ad affermare che apparivano esistenti le prestazioni rese dalla cooperativa, senza alcuna esplicitazione del quadro probatorio né del percorso logico-giuridico seguito. Ha quindi ravvisato una motivazione solo apparente, inidonea a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale richiamato per la censura di violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali, motivo poi assorbito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza di merito deve raggiungere il livello minimo costituzionale; il vizio ricorre se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa all'esito della proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012 convertito dalla L. n. 134 del 2012

    La riforma ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo le censure di mera insufficienza o contraddittorietà non riconducibili al minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel motivo assorbito relativo al riparto/onere della prova sulle operazioni poste a base della ripresa fiscale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati nel motivo assorbito per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo assorbito quale norma sostanziale relativa all'operazione fatturata e alla disciplina IVA.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo se denuncia la violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; non sono più deducibili, come tali, insufficienza o mera contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione perché priva di effettiva analisi della controversia e di un percorso logico-giuridico verificabile.
  • Il vizio di motivazione apparente deve emergere dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione per motivazione apparente, restano assorbite le censure che attengono alla valutazione del merito probatorio e alla violazione di norme sostanziali o processuali sul punto.
  • In sede tributaria, il giudice di merito deve spiegare in modo intelligibile perché ritiene esistenti o inesistenti le operazioni poste a base della ripresa fiscale, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica sulle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.