Sentenza n. 893/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta emesso ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato. Tale mancata instaurazione del rapporto era stata dedotta come non imputabile al lavoratore e collegata a vicende oggetto di denuncia-querela per ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa. Il ricorrente aveva successivamente trovato un’occupazione presso un diverso datore di lavoro e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario. Con un unico articolato motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario, la successiva attività lavorativa e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione o comunque di procedere a una valutazione concreta e individualizzata della sua posizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il presupposto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta costituisca automaticamente causa ostativa al rilascio del titolo di soggiorno. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata, rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, della condotta complessiva dello straniero e delle circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, il regolare ingresso sulla base di un nulla osta legittimo, la non imputabilità della mancata stipula del contratto originario, documentata anche dalla denuncia-querela, e l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro costituivano elementi che la Questura avrebbe dovuto esaminare. L’Amministrazione si era invece limitata a un automatismo fondato sull’assenza del datore originario, omettendo ogni valutazione sull’effettivo percorso di regolarizzazione lavorativa e sulla proporzionalità del diniego. Il provvedimento è stato pertanto annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente, con obbligo di nuova valutazione alla luce dei principi indicati in motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze maturate durante il soggiorno e i principi di ragionevolezza e proporzionalità; non consente automatismi fondati sulla sola mancata instaurazione del rapporto lavorativo originariamente indicato.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del contratto di soggiorno; la decisione di annullamento è tuttavia motivata principalmente sulla violazione dell’art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale che aveva consentito l’ingresso regolare del ricorrente in Italia.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno dello straniero.
- Quando il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario non è imputabile allo straniero, l’Amministrazione deve accertare concretamente le circostanze dell’interruzione o della mancata instaurazione e non può fondare il diniego su una mera verifica formale.
- La valutazione della posizione dello straniero deve considerare anche l’eventuale successiva instaurazione di un rapporto di lavoro con altro datore, quale elemento indicativo di un effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo.
- Il diniego del titolo di soggiorno deve risultare proporzionato e ragionevole rispetto alla situazione concreta, tenendo conto della buona fede dello straniero, del regolare ingresso e delle circostanze maturate durante il soggiorno.
- L’omessa valutazione della non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario e della successiva attività lavorativa integra violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento ai fini del riesame.
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