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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 25791 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in seguito al rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva ritenuto sussistente in Italia una stabile organizzazione della società S. M. s.r.l. (sede legale in Francia). Il motivo decisivo accolto dalla Corte di Cassazione era che il giudice del rinvio non si era conformato alle specifiche prescrizioni contenute nella pronuncia di cassazione n. 4578/2017: non aveva effettuato un'analisi logico-giuridica della rilevanza concreta degli elementi oggettivi e soggettivi indicati dall'Agenzia (tra cui i rapporti tra la contribuente, la Cooperativa Imperia e la società Marzo s.r.l.), limitandosi a riportare le circostanze senza valutare se l'attività svolta in Italia costituisse una sede fissa d'affari o fosse solo preparatoria/ausiliaria. Si contestava quindi violazione dell'art. 384 c.p.c. e mancato adeguamento alle prescrizioni di riesame richieste dalla Corte di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dei ricorrenti, ritenendolo fondato, ha assorbito gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha disposto il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite. In sostanza la decisione che aveva ritenuto sussistente la stabile organizzazione in Italia è stata annullata e il giudice di merito dovrà riesaminare la questione conformemente ai criteri e alle indicazioni della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Quando la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio, il giudice adito in sede di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato e osservare le specifiche prescrizioni di accertamento indicate; qui è stata ritenuta la mancata osservanza di tale obbligo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Motivo di cassazione per violazione di norme di diritto o mancata applicazione: utilizzato per censurare la sentenza del giudice di rinvio per non essersi adeguato alla pronuncia di cassazione precedente.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato nei motivi assorbiti per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito, ma non deciso separatamente in seguito all'accoglimento del motivo principale.

  • art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato tra le norme processuali contestate con riferimento alla motivazione; assorbito dall'accoglimento del motivo principale.

  • Convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni (ratificata con L. n. 20/1992)

    Invocata dai ricorrenti (motivo assorbito) in relazione alla definizione di stabile organizzazione e all'eventuale imposizione in Italia; la Corte ha ritenuto però prioritario verificare il corretto adeguamento alle prescrizioni di rinvio prima di esprimersi sul merito convenzionale.

  • art. 9, par. 1, Direttiva 77/388/CEE

    Richiamata nella censura (motivo assorbito) circa la nozione di 'centro di attività stabile' che presuppone la presenza permanente dei mezzi umani e tecnici necessari per l'erogazione di servizi; la valutazione concreta di tali elementi deve essere effettuata dal giudice di rinvio.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 15 e 32

    Richiamati rispetto all'applicabilità dello ius superveniens favorevole in materia di sanzioni (motivo assorbito), la questione non è stata decisa definitivamente essendo stato annullato il provvedimento di merito.

  • Cass. n. 4578/2017 (giurisprudenza richiamata)

    Pronuncia precedente che aveva cassato la decisione di appello e disposto rinvio, chiedendo un approfondito esame degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti per verificare la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia; la sentenza impugnata non si è adeguata alle prescrizioni di quella pronuncia.

  • Cass. n. 3955/2018 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione interpreta la propria sentenza in relazione al petitum e ai limiti della pronuncia di rinvio nel giudizio successivo.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve conformarsi scrupolosamente alle prescrizioni della sentenza di cassazione: se la cassazione ha indicato accertamenti specifici, il giudice deve svolgerli e motivare il valore probatorio concreto degli elementi acquisiti.
  • Nelle controversie sulla stabile organizzazione va valutato complessivamente sia l'elemento oggettivo (presenza di mezzi, localizzazione di beni strumentali, svolgimento di attività in luogo fisso) sia l'elemento soggettivo (rapporti fra soggetto non residente e soggetti locali, controllo o riconducibilità dell'attività), senza limitarsi a formalismi come la stipula dei contratti nello Stato di residenza.
  • Non è sufficiente per il giudice limitarsi ad elencare le circostanze fattuali: è necessaria una motivazione che spieghi il ragionamento giuridico su come tali circostanze incidono sulla qualificazione della stabile organizzazione o di un centro di attività stabile.
  • Se l'Amministrazione fiscale prospetta elementi decisivi (es. rapporti stretti con soggetti locali, utilizzo stabile di mezzi o persone) il giudice deve esaminare la rilevanza probatoria di tali elementi rispetto all'ipotesi alternativa che l'attività sia solo preparatoria o ausiliaria.
  • La mancata osservanza delle prescrizioni di una pronuncia di cassazione sul punto probatorio può determinare una nuova cassazione: il rispetto dei limiti e dell'oggetto del rinvio è essenziale.
  • In presenza di elementi collegati a operatori locali e beni immatricolati/operativi in Italia, occorre valutare se questi costituiscano una effettiva sede fissa d'affari (fissità, permanenza e disponibilità), tenendo conto anche delle regole convenzionali e comunitarie applicabili.

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