Cassazione Penale, Sentenza n. 01958/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (aver nascosto a bordo del proprio furgone Youssef KAMAL per procurarne l'ingresso illegale nello Stato), deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 e la mancata concessione nella massima ampiezza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è divenuta improcedibile per superamento dei termini previsti dall'art. 344-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 134/2021. La corte ha ricostruito il calendario dei termini (reato commesso 26/10/2023; sentenza di appello 27/03/2024 con riserva di motivazione 60 giorni fino al 26/05/2024; decorrenza dei 90 giorni fino al 24/08/2024; motivazione depositata il 29/04/2025; ricorso per cassazione proposto il 05/06/2025) e ha ritenuto che, alla luce delle disposizioni transitorie, il giudizio di cassazione non poteva essere definito entro i termini previsti, determinando l'improcedibilità. Ha altresì dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare e disposto che la cancelleria informi immediatamente il Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale che incrimina gli atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nello Stato; il ricorrente è stato condannato per questa fattispecie e ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante speciale (comma 3-quinquies), non riconosciuta in sede di merito
art. 344-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134)
"La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale"; "I termini ... decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 ... per il deposito della motivazione della sentenza"
La Corte ha applicato l'art. 344-bis per dichiarare l'improcedibilità sopravvenuta: calcolando la decorrenza dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per la motivazione e rilevando che il giudizio di cassazione non è stato definito entro il termine annuale previsto, ha escluso la prosecuzione dell'azione penale
art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134 (commi 3,4,5)
"Le disposizioni ... si applicano ai soli procedimenti ... reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020"; "... per i procedimenti ... l'impugnazione proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini ... sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione"
La norma transitoria delimita l'ambito temporale di applicazione e prevede termini speciali per i procedimenti con impugnazioni entro il 31/12/2024. La Corte ha verificato che il ricorso è stato proposto dopo tale data e ha applicato i termini stabiliti per valutare l'improcedibilità
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone alla cancelleria di comunicare al Procuratore generale le misure cautelari cessate o comunque la perdita di efficacia delle misure; la sentenza ha disposto tale comunicazione immediata
Massime di principio
- L'art. 344-bis c.p.p. può determinare la cessazione del processo quando il giudizio di cassazione non venga definito entro il termine previsto (decorrenza dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione): è quindi fondamentale calcolare con precisione le date rilevanti (data sentenza di appello, termine riservato per motivazione, data di deposito della motivazione, data di deposito del ricorso in Cassazione).
- Le disposizioni transitorie della legge n. 134/2021 incidono sui termini applicabili a procedimenti relativi a reati commessi dal 10/01/2020 e distinguono casi secondo la data di proposizione dell'impugnazione (con particolare regime per chi ha impugnato entro il 31/12/2024); occorre verificare sempre se il procedimento rientra nelle regole ordinarie o in quelle transitorie.
- Se il processo diventa improcedibile per superamento dei termini, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e comporta la perdita di efficacia delle misure cautelari: in tali casi la cancelleria deve informare il Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
- La valutazione di merito sulle attenuanti (es. art. 12, comma 3-quinquies del d.lgs. 286/1998 o le attenuanti generiche) resta materia di esame di merito; tuttavia l'insussistenza o l'inadeguatezza della motivazione di merito non impedisce la presa d'atto dell'improcedibilità sopravvenuta quando ricorrono i presupposti processuali temporali.
- Per evitare l'improcedibilità, è opportuno che la difesa vigili sui termini processuali, depositi tempestivamente atti e, se possibile, solleciti l'adozione tempestiva della motivazione da parte dei giudici e la definizione del giudizio di cassazione entro i termini di legge.
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