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Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - degli atti delle Regioni Abruzzo e Molise di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, di contenuto ed estremi allo stato non conosciuti; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 24/2/2023: per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 3/3/2023: per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 3/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 3/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 3/3/2023: l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 7/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 7/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 7/3/2023: per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 16/3/2023: annullamento della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8.2.2023 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e relativi allegati (per brevità anche solo il “provvedimento di recupero”); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 6/6/2023: del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 2/8/2023: impugnazione decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria n. 155 del 14.6.2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 131 del 14 giugno 2023, avente ad oggetto la “Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rays S.p.A. il 25/3/2025: sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo, tra le altre, alla determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022 recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l'annullamento della determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27.11.2024, comunicata con nota prot. n. 73861 del 24.1.2025, avente ad oggetto “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e relativi allegati (per brevità anche solo il “provvedimento di recupero”); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa per quanto di interesse la deliberazione di G.C. della Regione Emilia Romagna n. 160 del 3.2.2025 con la quale si differisce “al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per il pagamento delle quote di pay back, in sostituzione del termine di trenta giorni dal ricevimento indicato nelle intimazioni già notificate alle imprese fornitrici di dispositivi medici in date 9 e 24 gennaio 2025”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 30\6\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo al decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14.3.2025, non comunicato ma pubblicato sul B.U.R. Marche n. 38 del 28.4.2025, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati (per brevità anche solo il “provvedimento di recupero”); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 13\11\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo al decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022 recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 119 del 12.8.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, avente ad oggetto “Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d’atto del presupposto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l’ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché dei relativi importi IVA detraibili ai sensi della normativa vigente” e relativi allegati, nella parte in cui correla l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore della suindicata legge di conversione (ossia il 9 settembre 2025); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta previsto dall’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025 e s.m.i.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 13\11\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo al decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; nonché con ulteriore atto di motivi aggiunti per l’annullamento del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14.3.2025, non comunicato ma pubblicato sul B.U.R. Marche n. 38 del 28.4.2025, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento del Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche n. 150 del 9.10.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018: pubblicazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno provveduto al versamento delle quote determinate ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 34/2023 e dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025” e relativi allegati, oltre che del presupposto avviso di pagamento pubblicato sul sito istituzionale nel mese di agosto 2025, nella parte in cui presuppongo e correlano l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore della suindicata legge di conversione (ossia il 9 settembre 2025); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 13\11\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo alla determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022 recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione direttoriale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 8812 del 22.8.2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, avente ad oggetto “Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d’atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l’ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018” e relativi allegati, nella parte in cui correla l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato (peraltro non già, come sopra detto) in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore della suindicata legge di conversione (ossia il 9 settembre 2025); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta previsto dall’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025 e s.m.i.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 13\11\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo al decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022 avente ad oggetto la individuazione delle aziende soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. n. 78/2015 e s.m.i. e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento del decreto del Direttore Generale della Direzione generale di area Salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 6377 del 3.9.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art.7 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Prospetto riepilogativo degli importi dovuti a Regione Liguria dalle aziende fornitrici di dispositivi medici” e relativi allegati, nella parte in cui correla l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore della suindicata legge di conversione (ossia il 9 settembre 2025); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta previsto dall’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025 e s.m.i.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 14\11\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo al decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria n. 155 del 14.6.2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 131 del 14 giugno 2023, avente ad oggetto la “Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento del decreto dirigenziale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria n. 12425 del 3.9.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, avente ad oggetto “Presa d'atto nuove determinazioni art. 7 del DL 95-2025 – Payback dispositivi medici 2018 ex art. 9 ter, dl 78-2015” e relativi allegati, nella parte in cui correla l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore della suindicata legge di conversione (ossia il 9 settembre 2025); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta previsto dall’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025 e s.m.i.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 14\11\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo al decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento dei Decreti del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 20582 del 29.9.2025 e n. 21358 del 9.10.2025, pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, aventi ad oggetto “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 convertito dalla legge n. 118/2025, dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute, ridotte al 25% degli importi originari” e relativi allegati, oltre che del presupposto avviso di pagamento pubblicato sul sito istituzionale il 21.8.2025, nella parte in cui presuppongo e correlano l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore della suindicata legge di conversione (ossia il 9 settembre 2025); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 14\11\2025 : sul ricorso n. 14441/2022 R.G., già integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo alla determinazione del Direttore generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28.11.2022, pubblicata il 29.11.2022, avente ad oggetto la “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità della Regione Autonoma della Sardegna n. 909 del 18.8.2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 7 comma 1 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 – “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”” e relativi allegati, nella parte in cui correla l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore della suindicata legge di conversione (ossia il 9 settembre 2025); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta previsto dall’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025 e s.m.i.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAYS S.P.A. il 14\11\2025 : per l’annullamento: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo alla determina dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13.12.2022 avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; nonché con il presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento del decreto assessorile dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 942 del 5.9.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 12.9.2025, avente ad oggetto “Rettifica del D.A. n. 1247 del 13 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni e aggiornamento delle quote di payback a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, oltre che del successivo decreto assessorile del 10.10.2025, nella parte in cui correlano l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 gg. dall’entrata in vigore del predetto decreto, sia pure poi prorogandolo al 9 dicembre 2025; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta previsto dall’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025 e s.m.i..

Giustizia amministrativa202214441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali attuativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022 e i provvedimenti regionali di attribuzione delle quote di ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e, con numerosi motivi aggiunti, i provvedimenti regionali che individuavano le aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Sono stati dedotti vizi propri degli atti, violazione di legge ed eccesso di potere, illegittima retroattività della fissazione dei tetti regionali, lesione del legittimo affidamento, alterazione dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura, violazione della disciplina europea sulle procedure di evidenza pubblica e illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. È stata inoltre contestata la competenza delle Regioni a determinare e applicare le quote di ripiano e, per gli atti regionali, la legittimità delle richieste di pagamento relative alle annualità 2015-2018.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018, qualificandolo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, sufficientemente determinato dalla legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Il sistema era conoscibile dalle imprese già dal 2015: erano previste sia le percentuali di concorso al ripiano sia il criterio di imputazione proporzionale al fatturato; la fissazione nel 2019 del tetto regionale al 4,4% non ha introdotto un obbligo sostanzialmente nuovo, essendo già noto il tetto nazionale nella stessa misura. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, sul fatturato complessivo delle imprese, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle procedure di affidamento. I ricorsi per motivi aggiunti depositati tra il 24 febbraio 2023 e il 30 giugno 2025 sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali di ripiano costituiscono infatti attività vincolata, meramente tecnico-contabile e ricognitiva, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica: le Regioni si limitano a individuare le imprese, calcolare il fatturato rilevante e applicare percentuali già stabilite dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e appartiene alla giurisdizione ordinaria; è stata riconosciuta la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. I motivi aggiunti depositati il 13 e il 14 novembre 2025 sono stati rimessi al Presidente della Sezione per la prosecuzione della trattazione e la fissazione dell'udienza pubblica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    Prevede il tetto di spesa per i dispositivi medici e pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento, determinata in proporzione all'incidenza del fatturato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»

    Per gli anni 2015-2018 attribuisce alle Regioni il compito vincolato di verificare la documentazione contabile, individuare le aziende soggette al ripiano e imporre il pagamento delle quote risultanti.

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, stabilendo che il superamento del tetto fosse rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando la procedura di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici»

    Ha istituito un fondo e previsto una riduzione dell'importo dovuto dalle imprese; la disciplina è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139/2024 nella parte in cui non estendeva la riduzione a tutte le aziende.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR rileva che la controversia non rientra in una materia di giurisdizione esclusiva e deve essere risolta applicando il criterio ordinario di riparto fondato sul petitum sostanziale.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano, le percentuali di concorso e il criterio di calcolo proporzionale al fatturato erano già previsti dalla legge al momento delle gare e delle forniture.
  • La successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard non introduce retroattivamente un nuovo obbligo sostanziale se tale misura coincide con il tetto nazionale già previsto e il quadro legislativo aveva già reso prevedibile il rischio di ripiano.
  • Il payback incide esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica i contratti di gara, né quantità, prezzi o risultati delle procedure di affidamento; pertanto, non altera di per sé la disciplina dell'evidenza pubblica.
  • Quando la Regione, in attuazione di parametri già fissati dalla legge e da atti statali, si limita a verificare dati contabili, individuare i fornitori e applicare matematicamente una percentuale al fatturato, svolge un'attività vincolata e meramente tecnico-ricognitiva, priva di potere autoritativo.
  • Le controversie relative al corretto calcolo dell'importo di payback costituiscono controversie su un'obbligazione patrimoniale e sul corrispondente diritto soggettivo dell'impresa, appartenenti alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione non esercita discrezionalità amministrativa o tecnica.
  • La qualificazione dell'atto regionale come «provvedimento» da parte della legge o dell'atto stesso, nonché l'eventuale indicazione della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo, non determina la giurisdizione, che deve essere individuata in base alla natura sostanziale della situazione giuridica dedotta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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