Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37350/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la mancanza di motivazione e l'insussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (capo C, gruppo Strangio, articolazione tedesca), la non utilizzabilità delle conversazioni acquisite tramite il sistema criptato SkyEcc tramite ordine europeo di indagine, l'assenza del rapporto causale tra versamenti e importazioni di cocaina (capo C6) con possibile riqualificazione in tentativo, la determinazione errata della quota di partecipazione, la carenza di prova del reimpiego di proventi (capo C90) e di riciclaggio, e la confutazione della presunzione di pericolosità ex art. 275 c.3 c.p.p.; sono stati inoltre prodotti motivi nuovi relativi all'inutilizzabilità delle chat acquisite all'estero e alla genericità delle imputazioni cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sull'inutilizzabilità delle comunicazioni SkyEcc richiamando le pronunce delle Sezioni unite che ammettono l'acquisizione e l'utilizzabilità di dati già decrittati dall'autorità dello Stato di esecuzione e trasmessi con ordine europeo di indagine. Sulla qualificazione dei reati, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale del riesame: sussistono gravi indizi della partecipazione di Galluzzo all'associazione finalizzata al narcotraffico e del suo ruolo di finanziatore; quanto all'importazione di cocaina (capo C6) la Corte ha ritenuto consumato il reato perché gli acquirenti avevano acquisito la disponibilità/controllo materiale della sostanza e gli accordi (prezzo, quantità, nave, porto, data) erano perfezionati; relativamente al capo C78) è stato confermato il tentativo ritenuto punibile; i profili di riciclaggio e reinvestimento sono stati ritenuti sufficientemente supportati dagli elementi investigativi (versamenti in contanti alle società e dichiarazione fittizia come ricavi); le censure sulla carenza delle esigenze cautelari sono state respinte in quanto costituiscono mera rivalutazione di fatto non ammessa in Cassazione e la motivazione del Tribunale del riesame circa pericolosità e inadeguatezza di misure meno afflittive è stata considerata congrua.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; utilizzata per contestare le condotte di importazione, acquisto e finanziamento di sostanze stupefacenti; la Corte affronta la questione su quando il delitto di importazione si considera consumato (acquisizione della disponibilità/controllo materiale all'estero e fase esecutiva delle operazioni).

  • codice penale, art. 648 ter.1

    Norma sul riciclaggio; la Corte verifica la sussistenza di indizi in ordine al reinvestimento di proventi illeciti nelle società del ricorrente (versamenti in contanti, dichiarazioni fittizie come ricavi).

  • codice di procedura penale, art. 234-bis

    Regola sull'acquisizione di dati informatici; la Corte ha ritenuto che non si applichi alle prove già acquisite e decrittate dallo Stato di esecuzione in ambito di ordine europeo di indagine.

  • codice di procedura penale, artt. 238 e 270

    Norme sulla circolazione delle prove tra procedimenti penali; la Corte le individua come disciplina rilevante per l'acquisizione tramite ordine europeo di indagine di materiale già in possesso dello Stato di esecuzione.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., disp. att., art. 78

    Richiamata quale parte della disciplina sulla circolazione delle prove e cooperazione tra autorità giudiziarie per l'utilizzabilità di dati ricevuti dall'estero.

  • direttiva 2014/41/UE, art. 6

    Tema invocato dalla difesa in ordine alla necessità di autorizzazione giudiziale preventiva; la Corte, conformandosi alle Sezioni unite, ha ritenuto che l'autorizzazione del giudice italiano non sia necessaria quando si acquisiscono prove già in possesso dell'autorità di esecuzione tramite ordine europeo di indagine.

  • decreto legislativo 108/2017, art. 43

    Riferimento normativo nazionale in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; evocato dalla difesa ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina sulla circolazione delle prove.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Regola sulla presunzione di pericolosità e motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa il pericolo di recidiva e l'inaffidabilità delle capacità di autotutela del ricorrente.

  • codice penale, art. 49

    Richiamato dalla difesa in relazione alla impossibilità del reato per inidoneità dell'azione; la Corte discute il momento consumativo dell'importazione e non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità invocata.

  • codice civile, art. 1376

    Principio consensualistico menzionato dalla giurisprudenza richiamata: il consenso sulle condizioni può essere sufficiente a integrare la fattispecie di acquisto/importazione ai fini di taluni orientamenti interpretativi.

  • D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 98-undetricies

    Norma che richiede identificazione per l'attivazione di talune componenti di servizi di telefonia mobile; richiamata per sottolineare la diversità tra servizi legali e sistemi criptati come SkyEcc che garantiscono anonimato.

Massime di principio

  • Le comunicazioni già acquisite e decrittate dall'autorità dello Stato di esecuzione possono essere legalmente richieste e utilizzate in Italia tramite ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; la disciplina rilevante è quella sulla circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p. e disp. att.).
  • L'inutilizzabilità delle chat criptate acquisite all'estero non è automatica: occorre verificare se l'acquisizione nello Stato estero sia avvenuta con provvedimenti autorizzativi conformi e se sussistano violazioni di diritti fondamentali; le Sezioni unite hanno ritenuto ammissibile l'uso quando le indagini estere erano motivate e proporzionate.
  • In tema di importazione di stupefacenti la distinzione tra tentativo e consumazione dipende dall'effettivo controllo/disponibilità della sostanza e dall'avvio concreto delle operazioni di trasferimento: la mera trattativa può non bastare, mentre l'acquisizione della disponibilità o il controllo materiale anche all'estero può integrare la consumazione.
  • Per i reati di riciclaggio e reinvestimento, elementi indiziari come versamenti in contanti alle società, dichiarazioni fittizie di ricavi e l'immissione di somme di dubbia provenienza nei conti aziendali possono legittimare misure cautelari se valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto o delle interpretazioni probatorie: le censure devono assumere carattere di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non la semplice richiesta di diversa lettura dei fatti.
  • Contestare la sussistenza delle esigenze cautelari richiede argomentazioni giuridiche specifiche (violazione di norme o motivazione manifestamente illogica); affermazioni di innocenza, incensuratezza o lavoro regolare non sono di per sé sufficienti a disinnescare misure cautelari fondate su gravi indizi e pericolosità.
  • L'uso di servizi di comunicazione che garantiscono elevato anonimato e richiedono pagamenti onerosi può costituire circostanza indiziaria significativa in indagini su reati organizzati, purché l'acquisizione delle prove avvenga conformemente alle garanzie procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.