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Ordinanza

Ordinanza n. 916/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) l’esclusione “di diritto” dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comminata ope legis, in applicazione dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso per effetto della mancata presentazione (pur sussistendo un legittimo impedimento comunicato dal ricorrente) alle prove di efficienza fisica per le quali era stato convocato per il giorno 15 dicembre 2025; 2) la nota prot. 0042191 datata 11.12.2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, I Divisione, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale - a fronte della richiesta del ricorrente dell’11.12.2025 di differimento delle prove di efficienza fisica in ragione di documentato infortunio - l'Amministrazione ha riscontrato che il differimento era possibile in seduta compresa nel calendario concorsuale la cui ultima data utile era il 16 dicembre 2025 e, pertanto, per l'annullamento del rigetto dell'istanza di differimento del ricorrente; 3) ogni provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso reso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, nonché tutte le operazioni, atti ed accertamenti e relativi verbali della medesima Commissione della seduta del 15 e/o16 dicembre 2025, nella parte riguardante il ricorrente; 4) ogni ulteriore provvedimento tacito o espresso, mai comunicato e mai notificato, di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025 per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, derivante dalla mancata presentazione del ricorrente alla convocazione delle prove di efficienza fisica del 15-16 dicembre 2025 (pur sussistendo un legittimo impedimento del ricorrente); 5) gli artt. 12 e 13 del bando di concorso e, in ogni caso, il bando di concorso nella sua interezza nonché le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nelle parti in cui prevedono che tutti i concorrenti, ivi comprendendo anche quelli già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, siano sottoposti alle prove di efficienza fisica; e i medesimi articoli del bando di concorso, laddove non dispongano l'esenzione allo svolgimento degli accertamenti di efficienza fisica per i candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (esenzione che invece è disposta per gli accertamenti psico-fisici); 6) l'art. 12 comma 7 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi”, non fa salve le ipotesi, ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente, e del pari per l'annullamento delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso nella parte in cui prevedono la possibilità di rinvio solo nell'ambito del calendario concorsuale dal 3 al 16 dicembre 2025 e non anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 7) l'art. 17, comma 2, del D.M. n. 168/2022, laddove nel disporre che “I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse”, non fa salve le ipotesi ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 8) l'art. 11 comma 2 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “Le Candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età”, non prevede che la convocazione a sessione concorsuale utile successiva alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento, riguardi anche quei concorrenti che siano temporaneamente impediti per motivi di salute o di forza maggiore o comunque per motivi non dipendenti dalla propria volontà; 9) l'art. 12 comma 3 del bando di concorso e le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono esercizi ginnici di efficienza fisica uguali per tutti i concorrenti uomini (corsa 1000 mt in 4'10''; salto in alto mt 1,20; piegamenti sulle braccia 15) e per tutte le concorrenti donne (corsa 1000 mt in 5'10''; salto in alto mt 1,00; piegamenti sulle braccia 10), senza distinzione rispetto ai concorrenti partecipanti nell'aliquota dei posti riservata al personale della Polizia di Stato e senza l'effettuazione di prove fisiche differenziate e parametrate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 10) il decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli); il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2); il decreto del Ministro dell'Interno 9 settembre 2022, n. 168 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento di concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alla carriera dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale), nella parte in cui ciascuno di tali atti non ha previsto che nei concorso per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato, gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato siano esentati dalla svolgimento delle prove di efficienza fisica e, subordinatamente e nel caso di accertata obbligatorietà di tali prove, nella parte in cui tali atti non hanno previsto relativamente all'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, l'effettuazione di prove fisiche differenziate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 11) per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere esonerato dagli accertamenti di efficienza fisica, o subordinatamente ad essere riconvocato alla esecuzione delle stesse con esercizi ginnici in modo parametrato all'età; ancora subordinatamente e ad essere riconvocato alle prove di efficienza fisica; in ogni caso, ad essere ammesso alle fasi successive del concorso (accertamenti attitudinali e prova orale);

Giustizia amministrativa202600837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per commissari della Polizia di Stato e diniego di differimento delle prove di efficienza fisica oltre il termine finale del calendario concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'esclusione di diritto dal concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, derivante dalla mancata presentazione alle prove di efficienza fisica fissate per il 15 dicembre 2025. Ha contestato il diniego dell'Amministrazione alla richiesta di differimento, formulata in ragione di un documentato infortunio, nonché gli atti della commissione e ogni ulteriore provvedimento di esclusione. Sono state inoltre censurate le disposizioni del bando, delle modalità di svolgimento delle prove, del d.m. n. 168/2022 e di altri regolamenti, nella parte in cui: non consentirebbero il rinvio delle prove oltre il calendario concorsuale in caso di forza maggiore o impedimento non imputabile al candidato; non prevederebbero l'esenzione dalle prove fisiche per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato; non stabilirebbero prove differenziate in ragione dell'età per l'aliquota riservata al personale già appartenente alla Polizia di Stato. Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di essere riconvocato per le prove fisiche con esercizi parametrati all'età e, comunque, di essere ammesso alle fasi successive del concorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare per sufficiente fumus boni iuris. Ha ritenuto non adeguatamente giustificato il diniego di un rinvio oltre il 16 dicembre 2025, poiché non emergevano, allo stato degli atti, seri e gravi impedimenti organizzativi tali da rendere impossibile il differimento, mentre appariva ragionevolmente praticabile una riorganizzazione della procedura. Il Collegio ha richiamato il precedente secondo cui l'interpretazione dell'art. 12, comma 7, del bando e dell'art. 17 del d.m. n. 168/2022 che escludesse sempre il differimento oltre il calendario originario potrebbe violare il principio di proporzionalità, impedendo il necessario contemperamento tra celerità della procedura e tutela della salute del candidato. Ha quindi sospeso in parte qua l'esecutività degli atti impugnati e ordinato all'Amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura e consentirgli di sostenere le prove fisiche in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall'infortunio, salvo la sopravvenienza di esigenze organizzative documentate e serie incompatibili con un ulteriore differimento. Il TAR ha inoltre indicato come possibile soluzione l'ammissione immediata alla prova orale, con svolgimento delle verifiche fisiche in un momento successivo, ove ciò costituisca il migliore strumento di contemperamento. È stata fissata la camera di consiglio del 7 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda cautelare.

  • art. 12, comma 7, del bando di concorso

    I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi

    La disposizione non può essere interpretata, in sede cautelare, come impedimento assoluto a ogni differimento oltre il calendario originario quando ciò renda impossibile contemperare le esigenze organizzative con la tutela della salute del candidato.

  • art. 17, comma 2, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse

    Anche tale previsione, se intesa come divieto assoluto di differimento oltre il calendario, presenta profili di possibile illegittimità per violazione della proporzionalità.

  • art. 7, comma 2, del bando di concorso

    È richiamato quale espressione del principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove, consentendo eventualmente di ammettere il candidato alla prova orale prima di completare le verifiche di efficienza fisica.

Massime di principio

  • Le clausole di un bando concorsuale che consentono il differimento delle prove per gravi e documentati motivi non possono essere interpretate automaticamente come divieto assoluto di fissare una sessione successiva alla scadenza del calendario originario, quando il candidato sia impedito da un infortunio o da altra causa non imputabile e non sussistano seri e documentati impedimenti organizzativi dell'amministrazione.
  • Nelle procedure concorsuali, l'esigenza di celerità e di rispetto del calendario deve essere contemperata con la tutela della salute e con la posizione del candidato colpito da un impedimento documentato; il rifiuto di ogni differimento ulteriore può risultare sproporzionato se l'amministrazione dispone di margini ragionevoli per riorganizzare le prove.
  • In sede cautelare, il giudice può ordinare la riammissione del candidato escluso e lo svolgimento della prova in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dalla patologia, subordinando la misura alla verifica della persistenza dell'impedimento e alla compatibilità con esigenze organizzative realmente serie e documentate.
  • Per contemperare le esigenze organizzative della procedura e la tutela del candidato, l'amministrazione può, ove previsto o consentito dalla disciplina concorsuale, ammettere provvisoriamente il candidato alle fasi successive e collocare la verifica fisica in un momento successivo, anche mediante una ragionevole flessibilità dell'ordine delle prove.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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