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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9.6.2025, n. 613, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 9 giugno 2025, n. 613, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni 2018/19 e 2019/20. Il titolo esecutivo aveva inoltre condannato il Ministero all’erogazione complessiva di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, previa notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni è stato verificato in relazione alla notificazione della sentenza all’Amministrazione in data 11 luglio 2025. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell’adempimento, il giudice ha applicato il principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditare su di essa 1.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte, fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo: il termine iniziale decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre il termine finale coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere attivato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza della contestazione dell’inadempimento, incombe sull’Amministrazione, che affermi di avere adempiuto, l’onere di provare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’Amministrazione tutti gli atti giuridici e materiali necessari per dare concreta esecuzione al giudicato.
  • Quando l’Amministrazione si costituisce nel giudizio di ottemperanza ma non contesta l’inadempimento e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni contenute nel titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
  • La nomina del commissario ad acta è ammissibile quale misura sostitutiva per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, con fissazione di un termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione comporti il pagamento di somme, se l’adempimento richiede altresì un’attività amministrativa ulteriore e specifica, come l’emissione di un documento o titolo elettronico intestato al beneficiario.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il dies a quo dell’astreinte può essere fissato alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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