Cassazione Penale, Sentenza n. 34412/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 17 marzo 2026, che, applicando la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli aveva inflitto per detenzione a fini di spaccio di 604 grammi di cocaina e 520 grammi di eroina la pena di quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa. La pena era stata calcolata partendo da una base di nove anni di reclusione ed euro 26.000 di multa, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche a sei anni e nove mesi ed euro 18.000, e poi di un terzo per il rito. Con il primo motivo la difesa ha denunciato violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, lamentando la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 444 c.p.p. e 133 c.p., sostenendo l’illegalità della pena per errore nel calcolo della riduzione per il rito e per l’eccessività della pena base.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso per erronea qualificazione giuridica soltanto quando l’errore sia manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al fatto contestato. Nel caso concreto l’accordo aveva recepito il fatto contestato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e la sentenza aveva implicitamente escluso l’ipotesi autonoma di lieve entità; non ricorrevano i presupposti per censurare tale qualificazione. Il secondo motivo è stato accolto limitatamente all’errore di calcolo: la pena concordata era di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, mentre la sentenza aveva aggiunto indebitamente venti giorni di reclusione rispetto alla riduzione di un terzo applicata alla pena intermedia. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva e l’ha rideterminata in quattro anni e sei mesi di reclusione, lasciando ferma la multa di euro 12.000.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è circoscritto ai motivi tassativamente indicati dalla disposizione, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Nella specie, il Tribunale, alla luce dell'accordo delle parti sul fatto descritto sin dall'origine nell'imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ha applicato la relativa pena così implicitamente escludendo l'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, Ben Nayser, Rv. 279267).
Quando il patteggiamento recepisce il fatto contestato ai sensi del comma 1 e applica la relativa pena, la sentenza esclude implicitamente la fattispecie autonoma di lieve entità del comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Ne consegue che la possibilità di ricorrere per cassazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01).
La doglianza sulla mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità è scrutinabile in sede di legittimità nel patteggiamento solo se la qualificazione adottata è manifestamente incongrua rispetto al capo d’imputazione, senza margini di opinabilità.
art. 444 c.p.p.
La prospettazione difensiva circa la erronea modalità di calcolo adottato nel caso concreto deve essere accolta in quanto: a) la richiesta di patteggiamento, fatta propria dal giudice, prevedeva come pena finale quella di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa; b) la sentenza, come indicato a pag. 2, aveva stabilito la riduzione di pena di un terzo per il rito - da anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 18.000 di multa - così da escludere gli ulteriori 20 giorni di reclusione aggiunti nella pena finale (quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa).
Nel patteggiamento la pena applicata deve corrispondere a quella concordata; l’aggiunta di venti giorni rispetto al risultato del calcolo indicato nella sentenza determina una difformità illegittima tra richiesta e decisione.
art. 133 c.p.
La prospettazione difensiva circa la erronea modalità di calcolo adottato nel caso concreto deve essere accolta in quanto: a) la richiesta di patteggiamento, fatta propria dal giudice, prevedeva come pena finale quella di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa; b) la sentenza, come indicato a pag. 2, aveva stabilito la riduzione di pena di un terzo per il rito - da anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 18.000 di multa - così da escludere gli ulteriori 20 giorni di reclusione aggiunti nella pena finale (quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa).
La censura relativa alla pena base è stata formulata dalla difesa, ma la Corte ha accolto il motivo per l’errore aritmetico e la difformità dalla pena concordata, senza enunciare una distinta interpretazione dei criteri dell’art. 133 c.p.
art. 620, lett. l, c.p.p.
Tale evidente errore materiale si è tradotto nella illegittima difformità tra chiesto e pronunciato così da consentire alla Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. l, cod. proc. pen., la sua correzione, con annullamento della sentenza e rideterminazione della pena richiesta dalle parti, attesa la superfluità del rinvio alla stregua degli elementi di fatto già accertati e delle statuizione adottate dal giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep 2018, Matrone, Rv. 271831).
La Cassazione può correggere l’errore materiale sulla pena e annullare senza rinvio quando gli elementi già accertati e le statuizioni di merito consentono di rideterminare direttamente la pena concordata, rendendo superfluo il rinvio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l’errore sia manifesto, immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità e palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
- Se l’accordo di patteggiamento recepisce il fatto contestato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e il giudice applica la relativa pena, la decisione esclude implicitamente la fattispecie autonoma di lieve entità prevista dal comma 5; tale qualificazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’errore manifesto.
- La pena applicata con il patteggiamento deve rispettare la richiesta concordata. Se dal calcolo indicato in sentenza risulta una pena inferiore a quella riportata nel dispositivo per un errore materiale, la Cassazione può correggerla direttamente e annullare senza rinvio, quando non occorrano ulteriori accertamenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34427/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34433/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34437/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34311/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34312/2026 del 24/09/2026
- Sentenza penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34313/2026 del 24/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →