Cassazione Civile, Ordinanza n. 26630/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito intrattenuti tra una banca e una società correntista. In primo grado il tribunale aveva accertato, a seguito della domanda proposta dalla società, che uno dei conti presentava saldo attivo per la società e altri due saldi passivi. In appello la Corte territoriale aveva rideterminato il saldo attivo di uno dei conti in misura molto più elevata. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 108/1996 e omesso esame di fatti decisivi. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per censurare la compensazione parziale delle spese di lite disposta dalla Corte d'appello, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c. La banca non aveva però formulato l'istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorso principale era stato erroneamente avviato all'adunanza camerale; il ricorso incidentale contestava invece la compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata dalla ricorrente incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale, per la mancata formulazione dell'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., con conseguente erroneo avvio del ricorso all'adunanza camerale. Ha poi respinto il ricorso incidentale, ritenendo corretta la parziale compensazione delle spese operata dalla Corte d'appello, giustificata dalla significativa riduzione del debito della correntista ma anche dal fatto che, all'esito della rideterminazione dei saldi, la banca restava creditrice di un importo consistente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente. La Corte ha infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
la mancata formulazione dell'istanza di decisione impedisce la corretta prosecuzione del giudizio camerale e comporta l'estinzione del giudizio sul ricorso principale.
artt. 1 e 2 l. n. 108/1996
sono stati evocati come norme asseritamente violate nel ricorso principale, ma la Corte non è entrata nel merito della censura per l'estinzione del giudizio principale.
art. 92 c.p.c.
la compensazione totale o parziale delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni; l'accoglimento solo parziale della domanda non fonda automaticamente la soccombenza reciproca, potendo rilevare tali ulteriori presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale disciplinato dall'art. 380-bis c.p.c., la mancanza dell'istanza di decisione prevista dal comma 2 determina l'erroneità della trattazione e può condurre all'estinzione del giudizio di legittimità sul ricorso interessato.
- La compensazione delle spese di lite non richiede necessariamente una soccombenza reciproca: anche un accoglimento solo parziale della domanda può legittimare, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione totale o parziale delle spese.
- Quando l'esito dell'impugnazione comporta una significativa riduzione della pretesa originaria ma la parte resta comunque creditrice di un importo rilevante, la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito può risultare adeguatamente motivata.
- Nel giudizio di cassazione, la definizione sfavorevole dell'impugnazione può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se ne ricorrono i presupposti.
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