Cassazione Civile, Ordinanza n. 33854/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un architetto contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cassa professionale per contributi omessi e sanzioni relativi agli anni 2003-2012, a seguito di iscrizione d'ufficio alla Cassa. In primo grado e in appello il professionista aveva dedotto di essere iscritto anche alla Gestione separata INPS per l'attività di amministratore unico di una società, sostenendo che ciò escludesse l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale; aveva inoltre contestato il computo dei contributi, perché la base imponibile non avrebbe distinto il reddito da attività di architetto da quello da amministratore. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione di norme previdenziali e processuali, assumendo che la sola iscrizione alla Gestione separata fosse sufficiente a escludere l'iscrizione alla Cassa; 2) violazione della disciplina antiusura, sostenendo che sanzioni e interessi richiesti superassero il tasso soglia e quindi non fossero dovuti; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al errato calcolo dei contributi per mancata separazione dei redditi delle due attività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel merito quanto al primo motivo, dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la censura sul computo dei contributi, escludendo l'omessa pronuncia. Ne è conseguita la conferma della decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e quindi la debenza di contributi e sanzioni richiesti dalla Cassa.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3 d.lgs. n. 509/1994
richiamati insieme allo Statuto della Cassa per sostenere la disciplina dell'iscrizione obbligatoria alla previdenza professionale
art. 7 Statuto Inarcassa
letto in coerenza con l'art. 21, comma 5, l. n. 6/1981: l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa non discende dalla mera iscrizione a un'altra gestione, ma richiede che tale iscrizione derivi da lavoro subordinato o da altra attività esercitata
art. 21 l. n. 6/1981
il comma 1 fonda l'obbligo di iscrizione alla Cassa per l'esercizio della professione; il comma 5 esclude l'iscrizione alla Cassa solo se il professionista sia iscritto ad altra forma obbligatoria per rapporto di lavoro subordinato o per altra attività esercitata, circostanza che deve essere allegata e provata
artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c.
invocati per censurare la decisione di merito, ma non utilmente per superare la preclusione derivante dalla mancata allegazione dei fatti rilevanti
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla dedotta causa di esclusione dell'obbligo contributivo
art. 2909 c.c.
richiamato nel ricorso senza che dalla decisione emerga un autonomo rilievo decisorio
art. 420, comma 7, c.p.c.
richiamato nel contesto delle deduzioni processuali del ricorrente
art. 2 l. n. 335/1995
richiamato in relazione alla Gestione separata INPS e ai rapporti con l'obbligo di iscrizione alla Cassa
artt. 1 e 2 l. n. 108/1996
richiamati per sostenere l'illegittimità di interessi e sanzioni asseritamente usurari
artt. 1284, 1384, 1815 c.c.
richiamati dal ricorrente per contestare la debenza di interessi e sanzioni oltre soglia
d.lgs. n. 394/2001
richiamato dal ricorrente nel motivo sull'usura, senza che la Corte ne affronti il merito per novità della questione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo generico la propria tesi.
- Il principio iura novit curia opera solo rispetto ai fatti già allegati dalla parte: la parte non può invocare una norma favorevole se il fatto costitutivo del relativo effetto non è stato dedotto tempestivamente nell'atto introduttivo.
- Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione a una cassa professionale, non basta la mera iscrizione a un'altra gestione previdenziale obbligatoria; occorre che tale iscrizione sia riferita a un'attività diversa da quella professionale che fonda l'obbligo di iscrizione.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non emergenti dalla sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia comunque esaminato il motivo devolutogli, anche se lo abbia respinto nel merito.
- La deduzione di errori nel computo del credito deve essere specificamente censurata, indicando in quale fase e in quale atto del merito la questione sia stata tempestivamente posta.
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