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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11288/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 15/04/2024. Dal testo emerge che le censure riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: in particolare, la misura della pena irrogata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano smentite dal contenuto della decisione impugnata, la quale risultava sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché la valutazione di merito non era sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera contestazione del giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Le doglianze relative alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione se la decisione di merito ha esaminato le deduzioni difensive e ha fornito una motivazione congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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