Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2009 relativo a una centrale elettrica non ancora iscritta in catasto con autonoma rendita per gli impianti. La società contribuente aveva impugnato l'accertamento sostenendo che, ai fini del calcolo della base imponibile, il criterio del valore contabile previsto per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese dovesse essere applicato senza ricomprendere le turbine e gli altri impianti mobili, in quanto asseritamente estranei alla nozione catastale di fabbricato. Il motivo di ricorso per cassazione denuncia la violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 7, comma 3, d.l. n. 333/1992, per avere il giudice di merito ritenuto che il valore contabile dei fabbricati dovesse includere anche il valore delle turbine. La ricorrente ha poi cercato di ricondurre la questione alla specialità del criterio contabile rispetto alla rendita catastale, ma la Corte ha ritenuto che la vera questione fosse l'estensione del criterio contabile alla centrale nel suo complesso, comprensiva della parte impiantistica strutturalmente e funzionalmente connessa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva incluso nel calcolo della base imponibile ICI non solo la componente edilizia ma anche le turbine e gli altri impianti mobili essenziali della centrale elettrica, valorizzando la connessione strutturale e funzionale del complesso produttivo. Ha affermato che, per l'annualità 2009, trovava applicazione la disciplina previgente e che il criterio contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 resta utilizzabile per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto finché non venga richiesta l'attribuzione della rendita catastale; solo da tale momento opera il diverso criterio catastale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e, inoltre, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato ulteriore se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta con il ricorso

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    base imponibile ICI per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

    il criterio contabile è autonomo rispetto a quello catastale e si applica ai fabbricati D non iscritti in catasto fino alla richiesta di attribuzione della rendita; nel caso di centrale elettrica comprende anche gli impianti e le turbine strutturalmente e funzionalmente connessi

  • art. 7, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359

    richiamato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    norma di coordinamento richiamata per la determinazione del valore contabile ai fini ICI

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    criterio della rendita catastale

    costituisce il diverso criterio ordinario, non applicabile finché non intervenga la richiesta di attribuzione della rendita nei casi disciplinati dal comma 3

  • art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti

    la nozione catastale di immobile include anche costruzioni stabili e, nel contesto della centrale, consente di valorizzare la struttura complessiva del bene complesso

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    unità immobiliare costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che ... presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale

    serve a fondare la rilevanza dell'autonomia funzionale/reddituale e della connessione strutturale tra parte immobiliare e impiantistica

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005, conv. in L. n. 88 del 2005

    richiamato come indice della connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e impiantistica

    è utilizzato come supporto interpretativo per includere nel calcolo elementi impiantistici strutturalmente connessi alla centrale

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della controricorrente

    applicato in ragione della definizione del ricorso conformemente alla proposta accelerata e della soccombenza della ricorrente

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

    applicato quale ulteriore conseguenza sanzionatoria della decisione

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata della controversia

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta accelerata; il Collegio richiama le Sezioni Unite sull'assenza di incompatibilità tra proposta e composizione del collegio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    trattazione collegiale su opposizione alla proposta

    regola il passaggio alla decisione collegiale dopo l'opposizione alla proposta di definizione accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio del valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 è autonomo rispetto al criterio catastale e resta applicabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale.
  • La nozione di fabbricato, quando riferita a una centrale elettrica o ad altro bene complesso produttivo, comprende anche gli impianti e i macchinari che, pur amovibili, siano strutturalmente e funzionalmente connessi al complesso e ne costituiscano elementi essenziali.
  • La distinta contabilizzazione richiesta dalla norma non esige necessariamente lo scorporo analitico di ogni singolo componente, purché il complesso immobiliare oggetto di imposizione sia univocamente individuato e contabilizzato separatamente rispetto ad altri cespiti.
  • Una volta presentata l'istanza di attribuzione della rendita, il rapporto tributario tende al sistema catastale e la base imponibile deve essere determinata secondo la rendita attribuita, anche per annualità pregresse nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
  • Nel giudizio di cassazione deciso in conformità a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono essere poste a carico del ricorrente, oltre alle spese, anche le misure economiche previste dall'art. 96 c.p.c. se ricorrono i presupposti applicati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.