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Sentenza

Sentenza del 23/02/2021 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Redditometro e prova necessaria da fornire nel corso del contraddittorio amministrativo - Inutilizzabilità successiva della documentazione - Rilevabilità d'ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che il contraddittorio amministrativo ha funzione collaborativa e che la documentazione deve essere prodotta nel corso dell'invito/contraddittorio. La produzione documentale successiva è in generale inammissibile; la relativa eccezione di inammissibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Di conseguenza i documenti prodotti tardivamente non sono stati considerati utile a mutare l'esito dell'accertamento sintetico.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento sintetico basato sul redditometro. Il contribuente ha partecipato al contraddittorio amministrativo fornendo elementi e chiarimenti sulla capacità reddituale; successivamente ha tentato di produrre ulteriore documentazione in sede giudiziale per contrastare l'accertamento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 32

    L'art. 32 disciplina il contraddittorio preventivo con l'Amministrazione finanziaria e implica l'obbligo di fornire nel corso di tale fase gli elementi probatori a supporto delle proprie deduzioni; la norma è stata interpretata come limite alla successiva produzione documentale in sede giudiziale.

  • Cass. n. 17364/2020

    Giurisprudenza richiamata per il principio che i documenti non prodotti nel contraddittorio amministrativo volto a contestare un accertamento sintetico risultano generalmente inammissibili nel giudizio e che il giudice può rilevare d'ufficio tale inammissibilità.

Massime di principio

  • In un accertamento redditometrico il contribuente deve presentare tutti i documenti e chiarimenti pertinenti durante l'invito/contraddittorio amministrativo; aspettare la fase giudiziale per integrare la prova espone all'inammissibilità di tali elementi.
  • Il contraddittorio ha natura collaborativa: l'assenza di produzione probatoria in quella sede può essere interpretata come rinuncia alla prova tardiva, salvo giustificazioni eccezionali (es. impossibilità oggettiva di produrre il documento).
  • Il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità della documentazione prodotta successivamente; quindi il contribuente non può contare esclusivamente sull'intervento del giudice per sanare omissioni probatorie del contraddittorio.
  • Se si dispone di elementi probatori rilevanti, è fondamentale sollecitarne la produzione già nella fase amministrativa e, se necessario, motivare in modo documentato l'impossibilità di farlo entro i termini del contraddittorio.
  • In situazioni analoghe valutare tempestivamente ricorsi o istanze integrative nella fase amministrativa e conservare tutte le giustificazioni (ad es. ritardo dovuto a terzi, documenti reperiti successivamente) per tentare di ottenere ammissione straordinaria della prova solo in casi realmente eccezionali.

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