Sentenza n. 2343/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, del 25/02/2025, notificata il 27/03/2025, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente: (…) Genna Antonella per l’anno scolastico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, (…), in misura di euro 500,00 per ciascun anno; … ».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto a ottenere la carta docente nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha chiesto l'accredito complessivo degli importi sul borsellino elettronico della carta docente. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la spettanza degli importi risultava dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'Amministrazione non aveva provato l'avvenuto adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere nei successivi 60 giorni. Il commissario opererà senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2233, comma 2, c.c.
Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese di lite in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Quando il giudicato riconosce al privato il diritto a una prestazione patrimoniale determinata o determinabile e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, prevedendo che l'intervento commissariale sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica possono essere svolte senza riconoscimento di uno specifico compenso, quando rientrano nei compiti istituzionali del funzionario.
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