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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24352/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Petiti ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari adottati dal G.I.P. di Biella, deducendo due censure principali: 1) vizio nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, per presunto travisamento di conversazioni e videoriprese (contestando la lettura di alcune parole nella conversazione dell'8 agosto 2019 e la ricostruzione dellepisodio di consegna della droga ripreso il 12 agosto 2019, nonché una diversa interpretazione integrale della conversazione del 7 aprile 2020); 2) errore nella valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che la sospensione dal servizio e il trasferimento del detenuto coinvolto avrebbero reso irrilevante il rischio di reiterazione e che le imputazioni sono consequenziali e non autonome, tali da non giustificare la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il giudizio sui gravi indizi in sede cautelare richiede un controllo di legittimità limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste nel provvedimento impugnato, senza poter rivedere i fatti o riconsiderare le prove nel merito. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del Riesame che aveva valorizzato le dichiarazioni convergenti di detenuti, la videoripresa del 12 agosto 2019 e le conversazioni intercettate, come elementi idonei a fondare la pur provvisoria qualificazione delle condotte di Petiti (corruzione, traffico di stupefacenti e ricettazione). Inoltre la Corte ha giudicato adeguata la motivazione circa la persistenza del pericolo di reiterazione, ritenendo non decisiva la sospensione dal servizio e il trasferimento del detenuto coinvolto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 art. 73 e art. 80 comma 1 lett. g)

    Norme in materia di sostanze stupefacenti: contestazione di traffico/introduzione di stupefacenti in carcere. Usate per qualificare penalmente l'introduzione di anabolizzanti e droga nell'istituto.

  • codice penale art. 319

    Delitto di corruzione: contestata la condotta dell'agente penitenziario come favoreggiamento attraverso atti contrari ai doveri di ufficio.

  • codice penale art. 648

    Reato di ricettazione o altri delitti connessi al trattamento di beni illeciti: richiamato come ulteriore profilo di imputazione a carico del ricorrente.

  • codice di procedura penale art. 273 comma 1-bis

    Richiama i limiti di valutazione degli indizi per le misure cautelari e rinvia ad alcune disposizioni dell'art.192 c.p.p.; utilizzato per spiegare il diverso grado di valutazione degli indizi nella fase cautelare rispetto al giudizio di merito.

  • codice di procedura penale art. 192 commi 2, 3 e 4

    Disciplina la valutazione delle prove per il giudizio di colpevolezza; la Corte segnala che il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) non si applica nella stessa misura alla valutazione cautelare, per la quale sono richiesti elementi idonei a fondare una qualificata probabilità.

  • codice di procedura penale art. 274 lett. c)

    Prevede il criterio del pericolo di reiterazione per la misura cautelare; la Corte ammette che tale pericolo possa sussistere anche per soggetti sospesi dal servizio se la motivazione spiega perché la reiterazione è probabile.

  • codice di procedura penale art. 616

    Disposizione sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ne dispone carico al ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Cassazione non rivede i fatti o la valutazione probatoria di merito ma verifica solo la sussistenza di motivazioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nel provvedimento impugnato.
  • Conversazioni, dichiarazioni di detenuti e videoriprese, se valutate con congruenza logica dal giudice, possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari anche se non raggiungono il livello probatorio richiesto per la condanna.
  • La sospensione dal servizio disciplinare non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve motivare perché, nonostante la sospensione o altri provvedimenti sopravvenuti, rimanga il rischio di ripetizione di analoghe condotte.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario denunciare una violazione di norme specifiche o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; una mera richiesta di diversa valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • Nel valutare le esigenze cautelari il controllo deve considerare l'insieme degli elementi fattuali e il possibile manifestarsi di condotte analoghe anche in contesti diversi dall'ufficio o dall'istituto originario.

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