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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35312/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode)

La controversia

Una società che aveva svolto l'attività di custodia di beni sottoposti a sequestro penale (materiale ferroso, per oltre 2.700 giorni) chiedeva la liquidazione delle relative indennità. Il tribunale aveva liquidato una somma ritenuta dalla società del tutto insufficiente e, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, aveva rigettato il gravame affermando che non era corretto applicare le tariffe prefettizie invocate dalla parte e che, in ogni caso, per la specificità del caso, il giudice poteva procedere a una liquidazione equitativa. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, 59 e 168, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 5 d.m. n. 265/2006, sostenendo che, esclusa l'applicabilità delle tariffe invocate, non era comunque consentito ricorrere all'equità, dovendosi invece applicare il sistema normativo delle tabelle ministeriali e, in via residuale, degli usi locali o dell'analogia con casi simili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Nola e ha rinviato la causa allo stesso tribunale, in diversa composizione, perché provveda a una nuova liquidazione dell'indennità di custodia attenendosi ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che, dopo il d.m. 2 settembre 2006, n. 265, la determinazione dell'indennità per la custodia di beni sequestrati deve avvenire, per i veicoli a motore e i natanti, secondo le tariffe approvate; per le altre categorie di beni, in via residuale, secondo gli usi locali; e, se il bene non rientra nelle categorie previste, tramite applicazione analogica della disciplina di casi simili. È invece precluso il ricorso a una liquidazione equitativa priva di base normativa. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    indicato come rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione del compenso del custode.

  • art. 58, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    richiede, per le categorie di beni non coperte dalle tabelle specifiche, il riferimento agli usi locali.

  • art. 59 d.P.R. n. 115/2002

    norma base richiamata per la determinazione dell'indennità del custode di beni sequestrati.

  • art. 168, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni applicabili alla liquidazione.

  • art. 5 d.m. n. 265/2006

    prevede il rinvio residuale agli usi locali per le categorie di beni diverse da veicoli a motore e natanti.

  • d.m. 2 settembre 2006, n. 265

    regolamento che approva le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro; per i beni non specificamente contemplati opera il criterio residuale degli usi locali o, se del caso, dell'analogia con casi simili.

  • art. 276 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non più applicabile dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 265/2006; non consente più il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sequestrati nel procedimento penale, dopo l'adozione del d.m. n. 265/2006 il giudice deve muoversi entro criteri normativi tipizzati: tariffe approvate per i veicoli a motore e i natanti, usi locali per le altre categorie di beni, e applicazione analogica per i casi non espressamente contemplati.
  • Il ricorso alle tariffe prefettizie e alla liquidazione secondo equità non è consentito quando la disciplina sopravvenuta abbia sostituito quel criterio con una regolazione positiva diversa e tassativa.
  • Ai fini del richiamo agli usi locali in materia di indennità di custodia non è necessario accertare il requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, essendo sufficiente il rinvio operato dalla disciplina legale alle prassi correnti.
  • Se il bene sequestrato non rientra in alcuna delle categorie previste dal regolamento, il giudice deve ricercare la soluzione attraverso l'applicazione analogica della disciplina di beni simili, in base alla similitudine fisica, non potendo colmare la lacuna con una pura valutazione equitativa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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