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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46848/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente censura la conferma della condanna per furto aggravato di gas naturale: 1) vizi motivazionali per non aver considerato che l'immobile era abitato anche da altri soggetti e che il contatore era accessibile a terzi; 2) omessa pronuncia su quattro censure d'appello (indeterminatezza del capo di imputazione, invalidità della querela per difetto di legittimazione, richiesta di riqualificazione ex art. 646 c.p., mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); 3) vizi motivazionali e violazione di legge sul rifiuto delle attenuanti generiche, sul giudizio di equivalenza tra aggravanti e l'art. 62 n.4 c.p. e sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha ritenuto irrilevante la titolarità formale dell'immobile rispetto al criterio dell'interesse alla manomissione, ha valutato attendibile la prova testimoniale circa la concreta utilizzazione del gas e l'effrazione dei sigilli sul contatore intestato alla Spinelli, ha escluso l'ammissibilità di censure generiche e di motivazione in Cassazione quando si riferiscano a questioni di diritto non dedotte come violazione di legge, e ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze e nella determinazione della pena. Conseguentemente la condanna resta confermata e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai termini stabiliti; la censura è stata ammessa nei limiti richiesti dall'articolo

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Previsione procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiede osservanza delle modalità straordinarie introdotte dal decreto

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita le censure per motivazione in cassazione: le doglianze sulla motivazione non sono ammissibili se non tradotte in dogliante violazione di legge; la Corte ha richiamato il principio per dichiarare inammissibili alcune doglianze

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione dei fatti in tale fattispecie perché i fatti accertati descrivono manomissione di sigilli sul contatore e sottrazione di gas

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante dell'aver agito per aver subito provocazione o per motivi determinanti di particolare tenuità o simili; la Corte ha valutato la presunta equivalenza di tale attenuante con le aggravanti come questione di merito e discrezionale, non sindacabile in Cassazione se motivata

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione e misura della pena: la determinazione della pena e la comparazione fra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi di logicità o arbitrio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma quantificando l'importo

Massime di principio

  • La titolarità formale dell'utenza non esclude la responsabilità se risulta l'effettivo interesse o la concreta utilizzazione dell'impianto: il criterio dell'interesse è rilevante nelle accuse di manomissione di contatori o sottrazione di utenze
  • In Cassazione i rilievi generici o prive di specificità sono dichiarati inammissibili: le questioni devono essere articolate con precisione e, per le questioni di diritto, va dedotta la violazione di norma
  • Le doglianze sulla motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) devono tradursi in concrete censure di violazione di legge; non è consentito il mero sindacato sul merito delle valutazioni probatorie se supportate da motivazione non illogica
  • La riqualificazione del fatto richiede che i fatti accertati dai giudici di merito siano compatibili con la nuova fattispecie; una mera ipotesi alternativa senza riscontri probatori non basta
  • La determinazione della pena e la comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti sono valutazioni tipiche del giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizio di arbitrarietà o illogicità
  • Le circostanze attenuanti generiche devono essere dedotte con specificità in grado di consentire un concreto sindacato; formulazioni vaghe in appello sono insufficienti per fondare un ricorso in Cassazione
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende): occorre valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso

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