Cassazione Civile, Ordinanza n. 19891/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre alla distribuzione ai soci, come dividendi non dichiarati, dei maggiori ricavi accertati. L'Ufficio aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili per gravi e ripetute irregolarità e aveva valorizzato, tra gli indizi, il pagamento in contanti di fatture passive, la genericità e serialità delle fatture, nonché la pretesa disponibilità dei soci a finanziare la società. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello della società, ritenendo insufficiente la prova dell'inesistenza delle operazioni passive e non condividendo la contestazione sui finanziamenti infruttiferi dei soci. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme in tema di accertamento analitico-induttivo, presunzioni e riparto dell'onere della prova, censurando la CTR per avere isolato il solo dato del pagamento in contanti e per non avere valutato il complessivo quadro indiziario; con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi relativi alla capacità patrimoniale dei soci di effettuare i finanziamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la CTR non ha correttamente valutato, nel loro complesso, gli elementi presuntivi posti dall'Ufficio a base dell'accertamento, e che ha erroneamente attribuito al pagamento in contanti valore di prova contraria idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, quando invece quel dato era esso stesso uno degli indizi dell'inesistenza delle operazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la questione della capacità finanziaria dei soci era già stata esaminata dal giudice di merito e la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito, non consentita alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di elementi presuntivi quando le scritture contabili sono inattendibili.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
legittima la rettifica dell'IVA anche mediante presunzioni e sulla base del quadro indiziario complessivo.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono prova piena e vanno valutate nel loro complesso, senza giudizi atomistici sugli indizi.
art. 2697 c.c.
il contribuente che invochi la deducibilità di costi documentati da fatture non è onerato della prova dell'effettività se l'Ufficio non abbia prima fornito elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza delle operazioni.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa e a fungere da titolo per la deducibilità, ma non basta quando l'Amministrazione ne contesti la falsità o l'inesistenza dell'operazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è ravvisata nella mancata corretta applicazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza motivazionale.
D.L. n. 83/2012, art. 54, conv. in L. n. 134/2012
ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di operazioni passive fatturate, se l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni, può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta forniti tali elementi, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La prova dell'effettività dell'operazione non può essere tratta dalla sola fattura o dalla regolarità formale della contabilità, né dalla mera circostanza del pagamento, perché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
- Nel valutare un accertamento fondato su presunzioni, il giudice di merito deve esaminare il complesso degli indizi offerti dall'Ufficio e non singoli elementi in modo atomistico, verificandone la concordanza e la capacità dimostrativa globale.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è limitato alle sole anomalie motivazionali radicali; non è deducibile la richiesta di una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
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