Cassazione Penale, Sentenza n. 29185/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l\'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l\'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna (abbreviato) per difetto di valide elezioni di domicilio allegate. Le elezioni di domicilio erano sottoscritte a penna dagli imputati ma la dicitura "È autentica, avv. Bruno Salernitano" non recava la firma autografa dell\'avvocato. L\'ufficio aveva invece verificato la provenienza telematica dell\'atto e la firma digitale del difensore apposta sul file contenente l\'atto di appello; la Corte territoriale ha ritenuto che tale firma digitale non potesse sostituire l\'autentica della firma degli imputati sugli allegati cartacei riprodotti per immagine, dichiarando l\'appello inammissibile ai sensi dell\'art. 581, comma 1 ter, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato senza rinvio l\'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d\'Appello di Bologna per il prosieguo. La Cassazione ha ritenuto che, quando l\'appello è depositato telematicamente e la provenienza dall\'avvocato è certa (firma digitale verificata), la sottoscrizione digitale dell\'atto di impugnazione può costituire autenticazione implicita delle firme apposte dagli imputati sugli allegati (elezione di domicilio e procura), essendo tali documenti parte integrante dell\'atto di impugnazione ai sensi dell\'art. 581, comma 1 ter, c.p.p. La decisione richiama precedenti orientamenti secondo i quali la firma digitale dell\'avvocato, unitamente alla nomina fiduciaria, può avere valore di "autenticazione tacita" della sottoscrizione della parte in mancanza di formula espressa.
Norme richiamate
art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
"quando il deposito ha ad oggetto un\'impugnazione, l\'atto 'in forma di documento informatico' debba essere 'sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati' e debba contenere 'la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all\'originale'"
La Cassazione interpreta la norma nel senso che, se l\'impugnazione è depositata in forma informatica con firma digitale del difensore e gli allegati sono trasmessi in copia per immagine sottoscritta digitalmente per conformità, la sottoscrizione digitale del difensore attesta la provenienza e la conformità degli allegati e può implicitamente autenticare le sottoscrizioni della parte sugli allegati integranti l\'atto di impugnazione.
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
"Il difensore deve depositare, unitamente all'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
Tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l\'elezione di domicilio parte integrante dell\'atto di impugnazione: essendo parte integrante, l\'autenticazione della sottoscrizione degli imputati sugli allegati può ritenersi effettuata implicitamente dalla sottoscrizione digitale del difensore che deposita l\'atto telematicamente.
art. 162 c.p.p.
richiamata nella motivazione in relazione alle modalità di comunicazione del domicilio e al richiamo all\'art. 111-bis
La norma disciplina le modalità di dichiarazione/eletto di domicilio; la Cassazione usa l\'art. 162 per sottolineare che le comunicazioni di domicilio possono avvenire con le modalità telematiche previste dall\'art. 111-bis e che il deposito telematico assicura l\'identità del mittente nel rispetto della normativa informatica.
art. 111-bis c.p.p.
Richiamato come quadro normativo che disciplina il deposito telematico e la certezza temporale e l\'identità del mittente/destinatario nelle comunicazioni telematiche; sostiene l\'idea che il deposito telematico può assicurare l\'attendibilità della provenienza dell\'atto.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell\'amministrazione digitale), art. 24
"la firma digitale si riferisce in maniera univoca ad un solo soggetto e 'al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata'"
La norma sul valore della firma digitale viene richiamata nella discussione: la parte ricorrente sostiene che la firma digitale del difensore sull\'atto debba estendersi anche come attestazione sull\'autenticità delle sottoscrizioni della parte sugli allegati; la Cassazione, pur prendendo atto della funzione di identità della firma digitale, sottolinea che la sottoscrizione digitale del difensore in sede di deposito telematico può avere valore di autenticazione implicita delle firme sui documenti allegati all\'atto.
art. 83 c.p.c.
"se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale ..."
Richiamato a sostegno dell\'analogia normativa: quando un documento cartaceo viene trasmesso telematicamente a cura del difensore, la normativa civile già prevede la trasmissione della copia informatica autenticata colla firma digitale del difensore, supportando l\'idea che la firma digitale del difensore può valorizzare la provenienza e la conformità degli allegati.
Massime di principio
- La firma digitale del difensore apposta su un atto telematico depositato e la verifica positiva della sua provenienza possono valere come autenticazione implicita delle firme autografe della parte sugli allegati che costituiscono parte integrante dell\'atto di impugnazione (es. elezione di domicilio, procura), evitando l\'inammissibilità per mancata autentica formale.
- Perché l\'autenticazione implicita operi è necessario che la provenienza telematica e la firma digitale del difensore risultino effettivamente verificabili dalla cancelleria (certezza dell\'identità del mittente).
- La regola è particolarmente applicabile quando il difensore agisce in esecuzione di procura e nomina fiduciaria già conferita e gli atti della parte sono stati depositati unitamente all\'impugnazione; in tali casi gli allegati sono parte integrante dell\'atto.
- Nonostante l\'orientamento favorevole, la soluzione più prudente rimane quella di acquisire l\'autentica formale delle firme sugli atti cartacei quando possibile, oppure inserire gli atti firmati direttamente all\'interno del documento informatico sottoscritto digitalmente dal difensore (o allegarli con la sottoscrizione digitale per conformità all\'originale).
- La pronuncia riafferma la tendenza giurisprudenziale a valorizzare gli strumenti informatici e la firma digitale per garantire la validità dei depositi telematici, ma lascia margine di valutazione quando la verificabilità della provenienza non sia chiara o quando manchi una procura o nomina fiduciaria evidente.
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